Reazione al fuoco: i prodotti da costruzione omologati non potranno più essere installati dal 28/10/2023

Dal prossimo 28 ottobre, salvo eventuali modifiche che potrebbero intercorrere nel frattempo, non sarà più consentita l’installazione di prodotti da costruzione con omologazione in corso di validità con classi italiane, nonché per i prodotti per i quali siano in corso procedimenti per il rilascio di nuove omologazioni con classi italiane, destinati ad essere utilizzati nelle attività soggette ai controlli di P.I. del CNVVF. Per tali prodotti era consentita la produzione e l’immissione sul mercato fino al 27 aprile 2023. Tali direttive sono previste dall’art. 10 comma 2 del D.M. 14/10/2022, entrato in vigore lo scorso 28/10/2022, che vanno ad integrare l’art. 4 del D.M. 10/03/2005. Il medesimo disposto, con decorrenza immediata dalla data di entrata in vigore (28/10/2022), non consente l’installazione sull’involucro esterno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
A decorrere da tale data, pertanto, i suddetti prodotti da costruzione, privi di specifica tecnica armonizzata (norma armonizzata o documento per la valutazione europea) e per i quali non è possibile applicare la procedura ai fini della marcatura CE, potranno essere classificati solo ricorrendo alla norma EN 13501-1, secondo i metodi di prova nella stessa richiamati.

Reazione al fuoco: i prodotti da costruzione omologati non potranno più essere installati dal 28/10/2023

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