Regolamento istituzione Zone Logistiche Semplificate
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Sulla G.U. n. 77 del 2 aprile 2024 è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2024, n. 40 – Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con riferimento ai procedimenti di Prevenzione Incendi, gli stessi rientrano nelle misure di semplificazione previste all’art. 12. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d’attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. Salvo alcune eccezioni, le opere per la realizzazione di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche nell’area ZLS da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all’opera da eseguire, al progetto da approvare o all’attività da intraprendere nell’area ZLS. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato dalla regione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e) , ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all’Autorità competente al rilascio, individuata dalla regione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la quale vi provvede in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14 -bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali.