Nuova RTV V.12 – Altre attività in edifici tutelati

Link:

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 25 ottobre 2021 il Decreto 14 ottobre 2021 – “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, che amplia ulteriormente il campo di applicazione del Codice di P.I., introducendo la V.12 – Altre attività in edifici tutelati, rendendo possibile la sua applicazione anche alle attività soggette ai controlli del CNVVF svolte in edifici tutelati diverse da musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, per le quali già si applica la V.10. Pertanto, a partire dal 25 novembre 2021, data di entrata in vigore del suddetto decreto, le attività di cui al punto n. 72 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 e s.m.i.. saranno progettabili e realizzabili o modificabili utilizzando il Codice di P.I. con la nuova RTV V.12. Si fa notare che, ai sensi dell’art. 2 comma 2, la V.12 si può applicare in combinazione con le pertinenti RTV relative alle eventuali altre attività specifiche svole negli edifici tutelati (ad es. un’attività commerciale svolta in edificio tutelato è coperta sia dalla V.8 sia dalla V.12).

Nuova RTV V.12 – Altre attività in edifici tutelati

Info:

Link: