GSA nei luoghi di lavoro: decreto 2 settembre 2021
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.237 del 4 ottobre 2021 il Decreto del Ministero dell’Interno: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”. Il decreto, che entra in vigore il 04/10/2022, stabilisce, nei luoghi di lavoro, i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio; in merito ai cantieri temporanei e mobili e alle attività rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015 (attività a rischio di incidente rilevante) il decreto si applica limitatamente alla desisgnazione degli addetti antincendio (art. 4), alla formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (art. 5) e ai requisiti dei docenti (art. 6).
Il decreto è composto da un articolato di n. 8 articoli e da 5 allegati, riguardanti rispettivamente la gestione della sicurezza antincendio in esercizio (allegato I), la gestione della sicurezza antincendio in emergenza (allegato II), la disciplina dei corsi di formazione e aggiornamento per addetti al servizio antincendio (allegato III), l’idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio (allegato IV) e i corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.
Tra le tante novità, si segnala che l’art. 5 comma 5 del decreto prevede che “Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.”