Proroga adempimenti gallerie ferroviarie

Il D.L. 30 dicembre 2023 n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, altrimenti detto milleproroghe 2024, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, ha previsto, all’art. 8, comma 4, la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005. Tale previsione modifica il precedente termine del 31 dicembre 2023, previsto dall’art. 13 comma 17-bis del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Le disposizioni di tale decreto riguardano anche aspetti di prevenzione incendi e la proroga è dettata dall’esigenza di attendere l’entrata in vigore di un nuovo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, con cui saranno approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie, nonché a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie.

Proroga adempimenti gallerie ferroviarie

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