Chiarimenti al DM 03/09/21 “Minicodice”

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La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del CNVVF ha fornito i primi chiarimenti relativi al D.M. 3 settembre 2021 con nota DCPREV n. 16700 del 08.11.2021, ponendo l’accento sui criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (esclusi le attività che si svolgono nei cantieri temporanei e mobili), per i quali sono previsti 4 casi:

  1. le regole tecniche di P.I. per i luoghi di lavoro cui sono applicabili;
  2. allegato I per luoghi di lavoro a rischio basso (come definiti nel medesimo allegato I);
  3. Codice di P.I. per luoghi di lavoro per i quali non ci sono regole tecniche di P.I. e che non sono a rischio basso, ai sensi dell’allegato I;
  4. possibilità di utilizzare il Codice P.I. anche per i luoghi di lavoro a rischio basso.

Viene posta poi l’attenzione sul carattere semplificato della strategia antincendio prevista nel Minicodice, senza profili di rischio a causa del basso rischio d’incendio, ferma restando l’importanza sia della valutazione del rischio, necessaria per modulare le varie misure, sia della GSA in esercizio e in emergenza, elemento chiave e comune ai tre decreti che sostituiranno il D.M. 10.03.1998.

Chiarimenti al DM 03/09/21 “Minicodice”

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