Domande frequenti e risposte sulla tracciabilità dei prodotti in acciaio da costruzione

Al fine di agevolare la comprensione del flusso informativo che accompagna il prodotto lungo la filiera si riporta di seguito, sotto forma di schema “domanda e risposta”, i quesiti ai quali Fondazione Promozione Acciaio, sempre più spesso, è chiamata a dare risposta.

Domande frequenti e risposte sulla tracciabilità dei prodotti in acciaio da costruzione

Al fine di agevolare la comprensione del flusso informativo che accompagna il prodotto lungo la filiera si riporta di seguito, sotto forma di schema “domanda e risposta”, i quesiti ai quali Fondazione Promozione Acciaio, sempre più spesso, è chiamata a dare risposta.

Con quale documentazione di accompagnamento arriva una fornitura di un prodotto marcato CE?

Secondo il Regolamento UE 305/2011 e le Norme Tecniche per le Costruzioni, la fornitura di un prodotto da costruzione marcato CE deve essere accompagnato da:

  • Marcatura CE
  • Dichiarazione di prestazione (DoP)
  • Documento di trasporto

Con quale documento d’accompagnamento arriva la fornitura al commerciante intermedio?

Ogni fornitura al Commerciante intermedio deve arrivare accompagnata dai seguenti documenti rilasciati dal Produttore:

  • Marcatura CE e DoP per i prodotti per i quali è disponibile una norma armonizzata di riferimento (caso A, §11.1 NTC2018)
  • Attestato di QualifIcazione e Certificato di controllo interno tipo 3.1 per i prodotti ed i materiali per i quali sia prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle norme tecniche per le costruzioni (caso B, §11.1 NTC2018)
  • Marcatura CE e DoP a seguito di ETA (Valutazione Tecnica Europea), o Certificato di Valutazione Tecnica rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale (è possibile ancora utilizzare i Certificati di Idoneità all’Impiego rilasciati dal STC prima dell’entrata in vigore delle NTC2018, fino al termine della loro validità), per prodotti e materiali ad uso strutturale non ricadenti nei primi due casi (caso C, §11.1 NTC2018)

Come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, in alcuni casi può essere richiesto il certificato di controllo interno tipo 3.1 anche per i prodotti marcati CE.Al §C11.3.1.5 della Circolare si afferma quanto segue: “il certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, citato dalle NTC, deve intendersi strettamente riferito al certificato di origine fornito dall’acciaieria (produttore) all’atto di immissione in commercio del prodotto laminato”.

In ogni caso, la documentazione sopra citata deve essere sempre corredata dai documenti di trasporto della fornitura.

Con quale documento d’accompagnamento arriva, invece, la fornitura dal commerciante intermedio?

Ogni fornitura proveniente dal Commerciante intermedio deve essere accompagnata da copia di tutti i documenti rilasciati dal Produttore e completata con il riferimento del documento di trasporto del commerciante stesso.

Il prodotto lavorato in un Centro di Servizio o di trasformazione come viene considerato dal mercato?

Attualmente il mercato Europeo tende a considerare che le lavorazioni realizzate da un Centro di Servizio o di trasformazione, su un prodotto, diano luogo alla comparsa di nuovi prodotti definiti componenti e kits realizzati ai sensi della norma armonizzata EN 1090-1.

Nel caso tali prodotti vengano immessi direttamente sul mercato, non si parlerebbe di centro di trasformazione ma piuttosto di centro di produzione di elementi in acciaio, ossia uno stabilimento che produce o lavora esclusivamente elementi in acciaio per carpenteria metallica in ottemperanza ad una norma armonizzata, e pertanto in qualità di vero e proprio “fabbricante”.

La Circolare Esplicativa delle NTC2018 ripropone al §C11.1 la definizione di “fabbricante” (richiamando l’art.2, n.19 del CPR) come segue: “colui che immette uno specifico prodotto da costruzione sul mercato, per un determinato uso, assumendosene le relative responsabilità riguardo alle prestazioni dichiarate ed alla conformità ai requisiti applicabili stabiliti nel CPR e nelle NTC”.

Nel caso in cui i prodotti originali (prodotti laminati) venissero “trasformati” su richiesta del costruttore metallico (“il “fabbricante”) per una specifica commessa, queste lavorazioni potrebbero essere eseguite – in subappalto – anche da un centro di trasformazione, oltre che da un centro di produzione di elementi in acciaio. In questo caso il costruttore, destinatario della sub-fornitura, dovrà controllare che tali prodotti rispettino i requisiti tecnici stabiliti della serie di norme EN 1090.

Con quale documento d’accompagnamento arriva la fornitura da un costruttore metallico?

I costruttori metallici realizzano, nelle loro officine, prodotti strutturali definiti componenti e kit ai sensi della norma europea armonizzata UNI EN 1090-1 (caso A, §11.1 NTC2018). Ogni fornitura di prodotti per uso strutturale realizzata dal Costruttore metallico deve essere pertanto accompagna da:

  • Marcatura CE presente sul prodotto in conformità alla UNI EN 1090-1 e al CPR 305/2011
  • Copia della Dichiarazione di Prestazioni (DoP) per ogni diverso prodotto in conformità alla UNI EN 1090-1 ed al CPR 305/2011
  • Documento di trasporto (data di spedizione, quantità, tipo di acciaio e destinatario).

È importante notare che la Circolare Esplicativa delle NTC2018 abbia fatto chiarezza in merito alla fornitura del Certificato di controllo interno della produzione tipo 3.1.

Al §C11.3.1.5 della Circolare afferma quanto segue: “il certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, citato dalle NTC, deve intendersi strettamente riferito al certificato di origine fornito dall’acciaieria (produttore) all’atto di immissione in commercio del prodotto laminato”. Per la fornitura dei prodotti coperti dalla UNI EN 1090-1 non è pertanto necessario quest’ultimo documento: “Con riferimento ai “kit” definiti all’art 2 del CPR e coperti da amrcatura CE, è sufficiente accompagnare la fornitura con la copia della Dichiarazione di Prestazioni CE, oltre che on il documento di trasporto completo delle informazioni necessarie”.

Con quale documento d’accompagnamento dovrebbe uscire, invece, la fornitura da un centro di trasformazione?

Per quanto concerne i prodotti in acciaio per carpenteria metallica, i centri di trasformazione sono quelli che impiegano materiali, prodotti e/o componenti strutturali per i quali non sia applicabile la marcatura CE, oppure che realizzano una lavorazione in sub-fornitura per conto del costruttore e che pertanto non immettono prodotti lavorati direttamente nel mercato.

Le NTC al §11.3.1.7 specificano che” ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati, proveniente da un Centro di Trasformazione, deve essere accompagnata:

  1. da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’Attestato di denuncia dell’attività di centro di trasformazione, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
  2. dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno di cui ai paragrafi specifici relativi a ciascun prodotto (per prodotti in acciaio per opere in carpenteria metallica e composte: 11.3.4.11.2), fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, può prendere visione del Registro di cui al §C11.3.2.10.3;
  3. da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del §11.3.1.5 in relazione ai prodotti utilizzati nell’ambito della specifica fornitura. Copia della documentazione fornita dal fabbricante e citata nella dichiarazione del centro di trasformazione, consegnata al Direttore dei Lavori se richiesta”.

Quali sono allora i prodotti che provengono dai Centri di Trasformazione per i quali non sia applicabile la marcatura CE?

Oltre ai prodotti ottenuti da lavorazioni in sub-fornitura per conto del costruttore come spiegato in precedenza, provengono dai Centri di Trasformazione quei prodotti che hanno subito le seguenti lavorazioni non coperte dalla norma armonizzara UNI EN 1090-1:

  • piegatura a freddo, di nastri o lamiere laminate a caldo di spessori ≥ 2mm, per la realizzazione di palancole (UNI EN 10249-1)
  • filettatura di profili cavi per realizzazione di micropali
  • realizzazione di tirafondi non marcati CE

Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nella pagina web dedicata ai Centri di Trasformazione, afferma infatti quanto segue:

“In definitiva, la EN 1090-1 essa non è perfettamente sovrapponibile all’attività di Centro trasformazione dell’acciaio ai sensi delle NTC 2018: seppure in modo residuale, per i prodotti strutturali in carpenteria metallica non coperti dalla EN 1090-1 (ad esempio palancole metalliche, tirafondi, filettatura di micropali.), l’attestazione di denuncia attività rilasciata dal Servizio continua ad essere ancora obbligatoria ai fini dell’impiego nelle opere”.

Cosa compete al Direttore dei lavori ed al collaudatore?

Il materiale ed i prodotti per uso strutturale utilizzati nelle opere potranno essere accettati dal Direttore dei lavori solo dopo acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante prove sperimentali di accettazione.

Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare la documentazione in accompagnamento al materiale ed eventualmente rifiutare le forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del fornitore.

Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto anche il Collaudatore.

Le prove di accettazione sono obbligatorie? Dove e da chi devono essere effettuate?

I controlli di accettazione in cantiere, da eseguirsi presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n.380/2001, sono obbligatori per tutte le forniture di elementi e/o prodotti, qualunque sia la loro provenienza e la tipologia di qualificazione.

Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia.

I controlli che il Direttore dei Lavori deve effettuare variano a seconda delle tipologie di materiali pervenute in cantiere:

  • Elementi in carpenteria metallica: 3 prove ogni 90 tonnellate (comunque mai inferiore a 3). Per opere in cui è previsto l’impiego di acciaio da carpenteria non superiore alle 2 tonnellate, il numero dei campioni da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori, tenendo conto della complessità della struttura.
  • Lamiere grecate e profili formati a freddo: 3 prove ogni 15 tonnellate (comunque mai inferiore a 3). Per opere in cui è previsto l’impiego di lamiere grecate o profili formati a freddo non superiore a 0,5 tonnellate, il numero dei campioni da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori.
  • Bulloni e chiodi: 3 campioni ogni 1500 pezzi impiegati (comunque mai inferiore a 3). Per opere per cui è previsto l’impiego di una quantità di pezzi non superiore a 100, il numero dei campioni da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori.
  • Giunzioni meccaniche: 3 campioni ogni 100 pezzi impiegati (comunque mai inferiore a 3). Per opere per cui è previsto l’impiego di una quantità di pezzi non superiore a 10, il numero dei campioni da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori.

Come viene garantita la rintracciabilità del materiale nel tempo?

a) Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.

b) I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione d’accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni.

Cosa succede se non viene rispettato quanto richiesto in precedenza, riguardo la tracciabilità dei prodotti?

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo n.106/2017, che ha recepito alcuni aggiornamenti richiesti nel regolamento (UE) n. 305/2011, la normativa nazionale si è adeguata alle disposizioni dello stesso CPR, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.  In particolare, nel D.Lgs. 106/2017 sono state disciplinate le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi dei progettisti, produttori (fabbricanti), costruttori, direttori dei lavori, collaudatori e organismi di certificazione. Restano ferme, comunque, le disposizioni nazionali che stabiliscono le regole tecniche riguardanti la progettazione, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione.

Quali sono le sanzioni per le diverse tipologie di soggetti (progettista, costruttore, direttore dei lavori e collaudatore) che violino gli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione?

Le sanzioni sono abbastanza severe tenendo in considerazione che vengono particolarmente inasprite per le violazioni riguardanti prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o antincendio. Questi casi di violazione prevedono contemporaneamente sia sanzioni penali sia sanzioni amministrative.

Chi è l’autorità competente per la vigilanza?

L’art. 17 del D.Lgs. 106/2017 stabilisce che le Amministrazioni competenti sono autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione per i quali risulta rilevante il requisito base per le opere di rispettiva competenza.

Le funzioni di controllo e vigilanza, in ambito territoriale sono svolte da:

  1. Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può avvalersi anche dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, del medesimo Ministero;
  2. Ministero dell’interno, il quale può avvalersi anche delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  3. Ministero dello sviluppo economico che può avvalersi anche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane.

I materiali ed i prodotti strutturali che compongono le opere di carpenteria metallica devono essere identificati univocamente a cura del fabbricante e qualificati sotto la responsabilità dello stesso. In quali sanzioni incorre il fabbricante dei materiali che non rispetta gli obblighi?

Diviene molto importante per i fabbricanti fare attenzione al contenuto della dichiarazione di prestazione in ottemperanza al CPR. In particolare, l’art. 6 del D.Lgs. 106/2017 enuncia che è responsabilità del fabbricante individuare le caratteristiche da includere nella dichiarazione di prestazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere d) ed e) del regolamento (UE) n. 305/2011, in relazione all’uso previsto del prodotto.

L’art. 19 del D. Lgs. recita: “Il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con…OMISSIS...”

Il decreto fa una netta divisione secondo la funzione del prodotto: infatti quando si tratta di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o a uso antincendio, la violazione a questi obblighi di cui al primo periodo o l’obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. Per tutti gli altri casi sono previste unicamente sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.

E se fosse stato il progettista ad indicare un prodotto non adatto?

Il progettista è responsabile di scegliere prodotti e materiali che rispettino quanto richiesto all’art. 5 del D.Lgs 106/2017:

“L’impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139”.

Nel successivo art. 20 viene indicato che se il progettista di un’opera prescrive prodotti non conformi, egli è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro o con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o ad uso antincendio.

Fermo restando che il progettista abbia scelto dei materiali nel rispetto delle norme, cosa succede al costruttore che non rispetta quanto gli viene richiesto dallo stesso comparto normativo?

L’impresa prima dell’approvvigionamento, già in fase di ordine, dovrebbe verificare l’uso che viene dato al prodotto e richiedere la fornitura di prodotti che rispettino le caratteristiche di prestazione indicati dal progettista. Nel caso di utilizzi non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e dell’art. 5 del D.Lgs 106/2017, citato in precedenza, questa infrazione è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Qualora i prodotti ed i materiali siano destinati a uso strutturale o antincendio, il medesimo fatto è punibile con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

Al Direttore dei Lavori viene richiesto di accettare (o rifiutare) i materiali ed i prodotti da costruzione, mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione. Cosa succede se il Direttore dei lavori non rispetta questi obblighi?

Anche in questo caso il decreto considera due ambiti diversi di violazione: se il Direttore dei Lavori permette l’utilizzo di prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 106/2017, egli è punibile con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro con riferimento a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o antincendio. Per tutti gli altri casi sono previste unicamente sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Queste disposizioni sono inserite nell’art. 20 del D. Lgs. 106/2017 “Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione” dove si equipara la stessa responsabilità al costruttore, al direttore dei lavori, al direttore dell’esecuzione e al collaudatore ognuno nell’ambito delle specifiche competenze.

Al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore basta controllare che i materiali abbiano i documenti di accompagnamento?

No, il Direttore dei Lavori deve sempre controllare che i materiali siano adatti agli usi richiesti mediante acquisizione della documentazione e mediante la realizzazione di prove. Si sottolinea che le Norme Tecniche al capitolo 11 prescrivono al Direttore dei lavori di acquisire e verificare la documentazione di identificazione e qualificazione del prodotto. Perciò il Direttore dei lavori è tenuto a verificare la validità e la veridicità dei documenti di accompagnamenti delle forniture e procedere, prima dell’inizio delle lavorazioni, con il prelievo dei campioni per la successiva realizzazione delle prove.

Per quanto concerne gli obblighi del Collaudatore, il collaudo statico, fra l’altro, deve comprendere (§9.1 NTC2018):

“OMISSIS…

c) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:

  • Nell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle prestazioni contenute al Capitolo 11 delle presenti norme tecniche
  • Nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nel citato Capitolo 11;

d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al Capitolo 11…OMISSIS”.

Cosa succede se i documenti non sono validi?

Documenti non validi potrebbero provenire dal fabbricante: in questo caso sarebbe quest’ultimo ad incorrere nelle sanzioni previste all’art. 19 del D.Lgs. 106/2017 e comunque non sarebbe possibile utilizzare materiali in tali condizioni.

Potrebbe essere, invece, che sia stato l’Organismo notificato od i laboratori ad incorrere nelle violazioni degli obblighi di certificazione. In questo caso l’art. 22 del D.Lgs. recita:

“Chiunque, nell’esercizio delle attività svolte dall’organismo notificato o dal laboratorio di cui all’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nelle certificazioni e rapporti di prova, attesti fatti rilevanti non rispondenti al vero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio”