Proroga adeguamento antincendio strutture sanitarie
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Sulla G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, il cosiddetto decreto milleproroghe 2023, che stabilisce, tra le modifiche al suddetto D.L, l’aggiunta del comma 9-bis all’articolo 2, che prevede quanto segue: “Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell’interno rispettivamente:
a) all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) , per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) all’articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a) e b);
c) all’articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
d) all’articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b) .
In sintesi le nuove scadenze dell’art. 2 commi 1 e 2 del D.M. 19 marzo 2015 sono fissate rispettivamente al 24/04/2023 (lettera c), 24/04/2026 (lettera d) e 24/04/2028 (lettera e).