Nota del 04/07/2022
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Con tale nota vengono chiariti due aspetti riferiti in particolare alle strutture sanitarie: 1) il verso di apertura delle porte tra compartimenti adiacenti in caso di progettazione dell’esodo progressivo orizzontale, per il quale si rimanda ai criteri di cui al pt. S.4.9.2 del Codice di P.I.; 2) porte tagliafuoco in presenza di pavimenti che non possiedono il requisito di incombustibilità, per le quale si rimanda alla verifica delle condizioni di prova del prototipo omologato in riferimento alle variazioni ammissibili delle soglie; in sintesi, in caso di porte tagliafuoco con soglia combustibile aventi prestazioni al fuoco non inferiori al prototipo che è stato certificato e omologato con soglia incombustibile, il mantenimento è autorizzato se oggetto di una apposita asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, sottoscritta sulla base dei risultati di prova desunti dal certificato e rapporto di prova.