Modifiche al d.lgs. 105/2015
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Sulla G.U. n. 112 del 15/05/2024 è stato pubblicato il D.L. 15 maggio 2024 , n. 63, riguardante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”. All’art. 14 comma 1 è prevista una modifica all’art. 17 comma 3 del d.lgs. 105/2015, valida per le istruttorie dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti di interesse strategico nazionale. In particolare sono stati aggiunti i seguenti periodi: “Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti sono nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all’impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata”.