Decreto 03/09/21 “Minicodice”
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 il Decreto 3 settembre 2021 – “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, che stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio. Tale decreto è composto da 5 articoli e da un allegato tecnico, il cosiddetto “Minicodice”, che utilizza il linguaggio e la metodologia del Codice di P.I. Si applica nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, ossia quelli ubicati in attività non soggette ai controlli del CNVVF e per la quale sono verificati una serie di requisiti. La Strategia Antincendio è composta da otto misure, ovviamente semplificate rispetto a quelle del Codice di P.I.: Compartimentazione, Esodo, Gestione della sicurezza antincendio, Controllo dell’incendio, Rivelazione ed allarme, Controllo di fumi e calore, Operatività antincendio e Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. Non ci sono la Reazione al fuoco, in considerazione del basso affollamento e del basso rischio d’incendio, per come definito nel Minicodice, e la Resistenza al fuoco, per la cui eventuale prestazione e conseguente progettazione è comunque necessario riferirsi alle vigenti NTC. Il decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.