Adeguamento antincendio strutture delle università

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La legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2022) con l’art. 6 comma 3-bis ha introdotto il comma 2-ter dell’art. 4 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, prorogando al 31 dicembre 2024 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento. Con decreto del Ministro dell’interno saranno definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento, e saranno stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento antincendio a fasi successive.
Per i restanti edifici scolastici, con la legge 26 febbraio 2021, n. 21 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi…» il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola è stato prorogato al 31 dicembre 2022.

Adeguamento antincendio strutture delle università

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