Il D.P.R. 151 01/08/2011
Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ha inteso raccordare la disciplina in materia di procedimenti di prevenzione incendi con l’introduzione, per effetto dell’articolo 19 della legge 241/1990, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l’esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, in armonia sia con il decreto legislativo n. 139/2006, che con le recenti disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive (D.P.R. n. 160/2010).
Il D.P.R. 01/08/2011 n. 151, individua il nuovo elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (Allegato I) e stabilisce le nuove procedure per la valutazione dei progetti da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, per i controlli di prevenzione incendi, per il rinnovo periodico di conformità antincendio, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, per i nulla osta di fattibilità, per le verifiche incorso in corso d’opera. Sono escluse dal campo di applicazione le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’articolo 8 del D.L. 07/08/1999 n. 334, e successive modificazioni.
Con l’emanazione del nuovo regolamento sono stati abrogati il D.P.R. n. 37/1998, il D.P.R. n. 689/1959 e il D.M. 16/2/1982. Tra gli elementi innovativi che maggiormente caratterizzano il D.P.R. n. 151/2011, si evidenzia, in particolare, l’applicazione del principio di proporzionalità che ha consentito di distinguere le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, elencate nell’Allegato I al regolamento e assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Così gli adempimenti relativi alla valutazione dei progetti sono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è più previsto il preventivo parere di conformità dei Comandi.
Analogamente sono differenziate le modalità di effettuazione dei sopralluoghi di prevenzione incendi. Infatti, per le attività comprese nelle categorie A e B i controlli sono eseguiti mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali, e si concludono con la redazione di un verbale, di cui il Comando Provinciale VV.F. rilascia copia su richiesta dell’interessato, mentre tutte le attività in categoria C sono sottoposte a visite di controllo a seguito delle quali, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il verbale di visita tecnica.
Il D.P.R. 151 01/08/2011
Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ha inteso raccordare la disciplina in materia di procedimenti di prevenzione incendi con l’introduzione, per effetto dell’articolo 19 della legge 241/1990, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l’esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, in armonia sia con il decreto legislativo n. 139/2006, che con le recenti disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive (D.P.R. n. 160/2010).
Il D.P.R. 01/08/2011 n. 151, individua il nuovo elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (Allegato I) e stabilisce le nuove procedure per la valutazione dei progetti da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, per i controlli di prevenzione incendi, per il rinnovo periodico di conformità antincendio, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, per i nulla osta di fattibilità, per le verifiche incorso in corso d’opera. Sono escluse dal campo di applicazione le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’articolo 8 del D.L. 07/08/1999 n. 334, e successive modificazioni.
Con l’emanazione del nuovo regolamento sono stati abrogati il D.P.R. n. 37/1998, il D.P.R. n. 689/1959 e il D.M. 16/2/1982. Tra gli elementi innovativi che maggiormente caratterizzano il D.P.R. n. 151/2011, si evidenzia, in particolare, l’applicazione del principio di proporzionalità che ha consentito di distinguere le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, elencate nell’Allegato I al regolamento e assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Così gli adempimenti relativi alla valutazione dei progetti sono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è più previsto il preventivo parere di conformità dei Comandi.
Analogamente sono differenziate le modalità di effettuazione dei sopralluoghi di prevenzione incendi. Infatti, per le attività comprese nelle categorie A e B i controlli sono eseguiti mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali, e si concludono con la redazione di un verbale, di cui il Comando Provinciale VV.F. rilascia copia su richiesta dell’interessato, mentre tutte le attività in categoria C sono sottoposte a visite di controllo a seguito delle quali, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il verbale di visita tecnica.
Si riportano di seguito gli elementi essenziali che caratterizzano i diversi procedimenti previsti:
- la valutazione dei progetti, ossia la necessità di sottoporre il progetto dell’attività al preventivo parere da parte dei Vigili del Fuoco, è ora prevista esclusivamente per le attività comprese nelle categorie B e C e si conclude in sessanta giorni;
- i controlli di prevenzione incendi, a seguito della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, potranno essere effettuati per tutte le attività elencate nell’Allegato I al nuovo regolamento, sebbene, come detto, per le attività comprese nelle categorie A e B potrà essere utilizzato il criterio a campione. Alla SCIA, deve essere sempre allegata “l’asseverazione” con cui il professionista, consapevole delle proprie responsabilità e delle sanzioni previste, dichiara la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi sulla base del progetto presentato (attività A) o approvato (attività B e C), dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate e delle dichiarazioni e certificazioni allegate inerenti strutture, finiture, impianti e attrezzature con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio. La presentazione della SCIA, completa della documentazione allegata, consente l’immediato avvio dell’attività ai fini antincendio.
- l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, che sostituisce il precedente rinnovo del CPI, deve essere presentata con cadenza quinquennale (salvo che per alcune attività per le quali la cadenza è decennale) ai Vigili del Fuoco al fine di attestare l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio e la perfetta efficienza degli impianti di protezione antincendio e degli eventuali protettivi presenti.
- la deroga, già presente nella precedente normativa, può essere richiesta per le attività in categoria A, B e C e per quelle non soggette ai controlli del CNVVF, qualora non sia possibile il rispetto integrale di qualche punto della normativa tecnica di prevenzione incendi, prevedendo idonee misure compensative del rischio;
- il nulla osta di fattibilità, procedimento facoltativo previsto per le attività in categoria B e C, consente, nel caso di progetti particolarmente complessi, di richiedere preventivamente al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il rilascio di un nulla osta di fattibilità, che consiste in un parere rilasciato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell’opera, con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi quali ad esempio: caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento), resistenza al fuoco, reazione al fuoco, compartimentazione, vie di esodo, ecc.;
- le verifiche in corso d’opera, procedimento facoltativo che può essere richiesto per qualsiasi attività compresa nell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2010 al fine di procedere, in presenza di opere particolarmente complesse, alla verifica sul posto di alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio durante la realizzazione dell’attività.
Infine vale la pena ricordare che la presentazione di qualsiasi istanza relativa ad uno dei procedimenti di prevenzione incendi sopra citati deve essere accompagnata dall’attestazione del versamento a favore della locale Tesoreria Provinciale dello Stato, trattandosi di servizi a pagamento per l’utente i cui importi sono desumibili, in funzione dell’attività e del tipo di richiesta, dal portale www.vigilfuoco.it, a questo link
Successivamente alla pubblicazione del D.P.R. n. 151/2011 sono state emanante le seguenti disposizioni di chiarimento:
Lettera-circolare prot. n. 13061 del 06/08/2011, recante “Nuovo regolamento di prevenzione incendi – D.P.R. 01/08/2011, n.151, concernente disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Primi indirizzi applicativi” che reca in allegato la seguente modulistica reperibile sul portale www.vigilfuoco.it: PIN 1-2011 richiesta di esame progetto;PIN 1bis-2011 richiesta NOF; PIN 2-2011 SCIA; PIN 2.1-2011 asseverazione; PIN 2bis-2011 richiesta verifica in corso d’opera; PIN 3-2011 attestato di rinnovo periodico; PIN 3.1-2011 asseverazione; PIN 4-2011 richiesta deroga.
Lettera-circolare prot. n. 13722 del 21/10/2011, recante “Lettera-circolare prot. n. 13061 del 06/10/2011 “precisazioni” a cui è allegata la modulistica specifica inerente i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 13 mc.