Il Decreto Ministeriale 05/08/2011

Il Decreto del Ministro dell’Interno 05/08/2011 individua le procedure e i requisiti per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’’Interno ai sensi dell’articolo 16, c. 4, del D.L. n. 139/2006 (ex legge n. 818/1984), e per l’autorizzazione a rilasciare specifiche certificazioni in materia di prevenzione incendi. Con l’adozione di tale provvedimento, che sostituisce il D.M. 25/03/1985, sono stati introdotti importanti aggiornamenti volti a semplificare e ridurre i tempi del procedimento per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi, ad adeguare i contenuti e le materie dei corsi di formazione di base della durata minima di 120 ore, tenendo conto dell’evoluzione normativa di prevenzione incendi, e a prevedere modalità adeguate per garantire il mantenimento, nel tempo, delle competenze dei professionisti che operano nel settore antincendio. Tra le novità più significative per i professionisti si richiamano l’abolizione della sola anzianità decennale di iscrizione all’albo professionale quale requisito utile ai fini dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno e l’introduzione del principio della formazione continua, prevedendo la necessità di svolgere almeno 40 ore di aggiornamento in cinque anni, frequentando corsi o seminari, per conservare il diritto all’iscrizione negli appositi elenchi.

 

Si ricorda che la figura del tecnico iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno è richiesta obbligatoriamente per i seguenti adempimenti:

  • redazione delle certificazioni e delle dichiarazioni inerenti i materiali, i prodotti, gli impianti e le attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio da allegare alla SCIA di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 151/2011;
  • redazione dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell’Interno 09/05/2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio;
  • redazione dell’asseverazione inerente la funzionalità e l’efficienza degli impianti di protezione antincendi da allegare all’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 151/2011.

La direzione e l’organizzazione dei corsi è affidata agli Ordini e Collegi professionali provinciali o, d’intesa con gli stessi, alle autorità scolastiche o universitarie. A conclusione di ogni corso base di specializzazione di prevenzione incendi, è previsto un esame inteso ad accertare l’idoneità dei partecipanti. La Commissione è presieduta dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Così gli adempimenti relativi alla valutazione dei progetti sono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è più previsto il preventivo parere di conformità dei Comandi.
Analogamente sono differenziate le modalità di effettuazione dei sopralluoghi di prevenzione incendi. Infatti, per le attività comprese nelle categorie A e B i controlli sono eseguiti mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali, e si concludono con la redazione di un verbale, di cui il Comando provinciale VV.F. rilascia copia su richiesta dell’interessato, mentre tutte le attività in categoria C sono sottoposte a visite di controllo a seguito delle quali, in caso di esito positivo, il Comando rilascia sempre un verbale di visita tecnica.

Il Decreto Ministeriale 05/08/2011

Il Decreto del Ministro dell’Interno 05/08/2011 individua le procedure e i requisiti per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’’Interno ai sensi dell’articolo 16, c. 4, del D.L. n. 139/2006 (ex legge n. 818/1984), e per l’autorizzazione a rilasciare specifiche certificazioni in materia di prevenzione incendi. Con l’adozione di tale provvedimento, che sostituisce il D.M. 25/03/1985, sono stati introdotti importanti aggiornamenti volti a semplificare e ridurre i tempi del procedimento per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi, ad adeguare i contenuti e le materie dei corsi di formazione di base della durata minima di 120 ore, tenendo conto dell’evoluzione normativa di prevenzione incendi, e a prevedere modalità adeguate per garantire il mantenimento, nel tempo, delle competenze dei professionisti che operano nel settore antincendio. Tra le novità più significative per i professionisti si richiamano l’abolizione della sola anzianità decennale di iscrizione all’albo professionale quale requisito utile ai fini dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno e l’introduzione del principio della formazione continua, prevedendo la necessità di svolgere almeno 40 ore di aggiornamento in cinque anni, frequentando corsi o seminari, per conservare il diritto all’iscrizione negli appositi elenchi.

 

Si ricorda che la figura del tecnico iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno è richiesta obbligatoriamente per i seguenti adempimenti:

  • redazione delle certificazioni e delle dichiarazioni inerenti i materiali, i prodotti, gli impianti e le attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio da allegare alla SCIA di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 151/2011;
  • redazione dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell’Interno 09/05/2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio;
  • redazione dell’asseverazione inerente la funzionalità e l’efficienza degli impianti di protezione antincendi da allegare all’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 151/2011.

La direzione e l’organizzazione dei corsi è affidata agli Ordini e Collegi professionali provinciali o, d’intesa con gli stessi, alle autorità scolastiche o universitarie. A conclusione di ogni corso base di specializzazione di prevenzione incendi, è previsto un esame inteso ad accertare l’idoneità dei partecipanti. La Commissione è presieduta dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Così gli adempimenti relativi alla valutazione dei progetti sono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è più previsto il preventivo parere di conformità dei Comandi.
Analogamente sono differenziate le modalità di effettuazione dei sopralluoghi di prevenzione incendi. Infatti, per le attività comprese nelle categorie A e B i controlli sono eseguiti mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali, e si concludono con la redazione di un verbale, di cui il Comando provinciale VV.F. rilascia copia su richiesta dell’interessato, mentre tutte le attività in categoria C sono sottoposte a visite di controllo a seguito delle quali, in caso di esito positivo, il Comando rilascia sempre un verbale di visita tecnica.

Approfondimento a cura di:
Dott. Arch. Valter Cirillo, Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Isernia;
Dott. Ing. Sandro Pustorino, Coordinatore Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni in Acciaio in Caso di Incendio di Fondazione Promozione Acciaio.