Normative

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NORMATIVE PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE

NORME DI PRODOTTO

NORMATIVA ANTISISMICA

NORMATIVA ANTINCENDIO

NORMATIVE AMBIENTALI

Normative

Nella presente sezione sono presentate le normative riguardanti la progettazione delle strutture in acciaio, con riferimento alla corrente situazione normativa italiana ed all'attuale stato di avanzamento dello sviluppo e dell'implementazione degli Eurocodici quali codici di progettazione strutturali.

A corredo delle norme progettuali, parte della presente sezione è dedicata alle norme relative ai prodotti siderurgici impiegabili nelle costruzioni in acciaio, citate in parte nella normativa italiana e negli Eurocodici, con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura ed alle tolleranze dimensionali dei prodotti.

Tre sezioni sono inoltre destinate alla trattazione delle normative che regolano la sicurezza delle costruzioni in caso di incendio, la progettazione sismica e la sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni.

NORMATIVE PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE

Normativa italiana ed europea

01. NTC 2018

IL D.M. 17/01/2018

Con la pubblicazione del Decreto 17/01/2018 in Gazzetta Ufficiale n°42 del 20/02/2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” a partire dal 22 marzo 2018 è in vigore il vigente testo delle Norme Tecniche.

Tra le novità introdotte spiccano la semplificazione delle regole per la messa in sicurezza degli edifici esistenti e gli interventi di miglioramento. Un’ulteriore novità riguarda i materiali ad utilizzo strutturale ed i coefficienti che determinano le caratteristiche degli elementi portanti degli edifici.

Di seguito è possibile consultare una serie di approfondimenti dedicati alle NTC 2018:

LA CIRCOLARE APPLICATIVA N°7 DEL 21/01/2019

A corredo delle Norme Tecniche si aggiunge la circolare applicativa, che sostituisce la precedente n° 617 del 02/02/2009 e completa il nuovo quadro normativo italiano da seguire nel progetto, nell’esecuzione e nel collaudo delle costruzioni.

Un importante chiarimento riportato nella circolare riguarda i prodotti in carpenteria metallica ricadenti nell’ambito della EN 1090-1 quali kit strutturali ed il certificato di controllo interno 3.1 (paragrafo 11.3.5.1).

Per tali tipologie non è obbligatoria la presentazione del certificato.

CHIARIMENTI E TRANSIZIONE

Alcuni chiarimenti risultano utili ogni qualvolta si deve far fronte ad una nuova normativa. Per quanto riguarda le disposizioni transitorie per le opere in corso di esecuzione, queste vengono espletate nell’art. 2 del Decreto e l’applicazione delle NTC 2018 dipende dello stato di avanzamento del progetto. Al comma 1 del citato articolo si fa riferimento alle opere pubbliche o di pubblica utilità, mentre al comma 2 vengono prese in considerazione le opere private.

È possibile continuare ad applicare le NTC del 2008, fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico.

In ambito pubblico:

  • per le opere in corso di esecuzione;
  • per i contratti nonché per i progetti definitivi ed esecutivi  già affidati prima della data di entrata in vigore delle NTC 2018 (22/03/2018), solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dal 22/03/2018.

In ambito privato:

  • per le opere in corso di esecuzione;
  • per i progetti esecutivi, depositati presso gli uffici competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni in data precedente a quella di entrata in vigore delle attuali NTC 2018.

La circolare 214 del 21/03/2018 pubblicata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri informa che:
Per quanto riguarda il lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione delle NTC 2018 e l’approvazione della relativa circolare esplicativa, comunque – ad avviso del Consiglio Nazionale e fatte salve le superiori indicazioni del MIT che si andranno a sollecitare sul punto – per quanto non in contrasto con il DM 17 gennaio 2018 e per le parti non da ritenersi superate per effetto della nuova disciplina, la circolare ministeriale esplicativa delle NTC 2008 può costituire un utile e valido riferimento applicativo, conformemente con il dettato del Capitolo 12 (“Riferimenti tecnici”) delle NTC 2018”.

02. EUROCODICI

EUROCODICE 3

L’Eurocodice 3 riguarda la progettazione di edifici ed altre opere di ingegneria civile in acciaio; aderisce ai principi e requisiti di sicurezza e di servizio delle strutture, e copre i requisiti di resistenza, servizio, durabilità e resistenza al fuoco delle strutture in acciaio.

L’Eurocodice 3 copre una varietà di tematiche maggiore rispetto agli altri Eurocodici EN, a causa della varietà delle strutture in acciaio, e della necessità di coprire i numerosi aspetti progettuali legati alle problematiche dell’instabilità ed ai vari tipi di collegamenti saldati e bullonati.

L’Eurocodice 3 è costituito da 20 parti che comprendono le regole comuni di progetto, la progettazione in caso di incendio, ponti, edifici, serbatoi, silos, tubature, torri, aste, ciminiere, ecc.

Le parti di cui l’Eurocodice 3 si compone sono le seguenti:

  • EN 1993-1-1:2022 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
  • EN 1993-1-2:2005 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-2: Regole Generali – Structural fire design
  • EN 1993-1-3:2007 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-3: Regole Generali Regole supplementari per lamiere ed elementi profilati a freddo
  • EN 1993-1-4:2021 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-4: Regole generali – Regole supplementari per acciai inossidabili
  • EN 1993-1-5:2019 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-5: Elementi strutturali a lastra
  • EN 1993-1-6:2017 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-6: Resistenza e stabilità di strutture a guscio
  • EN 1993-1-7:2006 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-7: Resistenza e stabilità di strutture planari tipo piastre soggette a carichi fuori dal piano
  • EN 1993-1-8:2005 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti
  • EN 1993-1-9:2005 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-9: Fatica
  • EN 1993-1-10:2005 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-10: Material toughness and through-thickness properties
  • EN 1993-1-11:2007 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-11: Progettazione di strutture costituite da componenti soggetti a trazione
  • EN 1993-1-12:2007 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-12: Regole aggiuntive per l’estensione della EN 1993 fino agli acciai di grado S 700
  • EN 1993-2:2006 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 2: Ponti in acciaio
  • EN 1993-3-1:2006 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 3-1: Torri, aste e ciminiere Torri ed aste
  • EN 1993-3-2:2006 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 3-2: Torri, aste e ciminiere Ciminiere
  • EN 1993-4-1:2017 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 4-1: Silos
  • EN 1993-4-2:2017 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 4-2: Serbatoi
  • EN 1993-4-3:2007 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 4-3: Oleodotti e condotte in acciaio
  • EN 1993-5:2007 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 5: Pali
  • EN 1993-6:2007 Eurocodice 3
    Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 6: Gru e strutture di supporto

L’Eurocodice 3 è inteso ad essere usato assieme a:

  • EN 1990: Eurocodice – Basi della progettazione strutturale e geotecnica
  • EN 1991: Azioni sulle strutture
  • ENs, ETAGs, ETAs per i prodotti di costruzione collegati alle strutture in acciaio
  • EN 1090: Esecuzione delle strutture in acciaio criteri tecnici

EUROCODICE 4

L’Eurocodice 4 si applica alla progettazione di strutture ed elementi composti in acciaio-calcestruzzo per gli edifici ed altri lavori di ingegneria civile. Aderisce ai principi e requisiti di sicurezza ed esercizio stabiliti nella EN 1990 – Criteri generali di progettazione strutturale. L’EN 1994 Eurocodice 4 riguarda i requisiti per la resistenza, esercizio, durabilità e resistenza al fuoco delle strutture composte.

Le parti di cui l’Eurocodice 4 si compone sono:

  • EN 1994-1-1:2004
    Eurocodice 4 – Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo – Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
  • EN 1994-1-2:2005
    Eurocodice 4 – Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio
  • EN 1994-2:2005
    Eurocodice 4 – Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo – Parte 2: Regole generali e regole per i ponti

L’Eurocodice 4 è inteso ad essere usato assieme a:

  • EN 1990: Eurocodice – Basi della progettazione strutturale e geotecnica
  • EN 1991: Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture
  • ENs, hENs, ETAGs e ETAs per i prodotti di costruzione attinenti alle strutture composte
  • EN 1090: Costruzione di strutture in acciaio ed in alluminio
  • EN 13670: Costruzione di strutture in calcestruzzo
  • EN 1992: Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo
  • EN 1993: Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio
  • EN 1997: Eurocodice 7 – Progettazione Geotecnica
  • EN 1998: Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica, nel caso le strutture composte siano costruite in zona sismica

EUROCODICE 8

L’Eurocodice 8 si applica alla progettazione e costruzione di edifici ed altri lavori di ingegneria civile in zone sismiche. Si pone come obiettivo quello di assicurare che nel caso di un terremoto:

  • le vite umane siano protette;
  • il livello di danno sia limitato;
  • le strutture importanti per la protezione civile rimangano operative.

Le parti di cui l’Eurocodice 8 si compone sono le seguenti: 

  • EN 1998-1:2004
    Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici
  • EN 1998-2:2005
    Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 2: Ponti
  • EN 1998-3:2005
    Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici
  • EN 1998-4:2006
    Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 4: Silos, serbatoi e condotte
  • EN 1998-5:2005
    Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici
  • EN 1998-6:2005
    Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 6: Torri, pali e camini

La natura aleatoria degli eventi sismici e la disponibilità limitata delle strutture per contrastare gli effetti avversi del terremoto sono tali che il raggiungimento degli obiettivi dell’EN 1998 è possibile solo parzialmente e misurabile in termini probabilistici. L’entità del livello di protezione che può essere fornito dalle diverse categorie di edifici dipende da un’ottima allocazione delle risorse e pertanto varia fra i diversi Paesi in funzione dell’importanza relativa del rischio sismico rispetto ad altri tipi di rischio e delle risorse economiche globali.

Strutture speciali, tali come centrali nucleari, piattaforme in mare aperto e grandi dighe, escono dallo scopo dell’EN 1998. L’EN 1998 contiene soltanto quei provvedimenti che, in aggiunta ai provvedimenti degli altri EN Eurocodici, devono essere considerati per la progettazione di strutture in zone sismiche.

APPENDICI NAZIONALI AGLI EUROCODICI

Nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 27/3/2013 – Suppl. Ordinario n. 21 – è stato pubblicato il D.M. 31/07/2012 riportante Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici.

Come noto, attraverso le 59 Appendici i contenuti degli Eurocodici hanno piena operatività nel settore della progettazione strutturale e geotecnica, in coerenza con il quadro delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.

NORME DI PRODOTTO

A seguire, una lista delle principali normative riguardanti i prodotti in acciaio da costruzione, l’esecuzione, i collegamenti ed i trattamenti protettivi.

NOTA: nel seguito non vengono esplicitate le date per le norme armonizzate, poiché le NTC 2018 affermano, al paragrafo 11.1, che per ciascun riferimento va intesa l’ultima versione aggiornata, salvo diversamente specificato. Per le altre norme viene indicata l’ultima versione pubblicata disponibile al momento dell’aggiornamento della corrente sezione.

01. PROFILI A SEZIONE APERTA - PRODOTTI PIANI E LUNGHI AD USO STRUTTURALE

Principali norme riguardanti condizioni tecniche di fornitura:

  • UNI EN 10025-1(parte armonizzata) 
    Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali: condizioni tecniche generali di fornitura
  • UNI EN 10025-2:2019
    Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali – Parte 2: Condizioni tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali
  • UNI EN 10025-3:2019
    Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali – Parte 3: Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo stato normalizzato/normalizzato laminato
  • UNI EN 10025-4:2023
    Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali – Parte 4: Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine ottenuti mediante laminazione termomeccanica
  • UNI EN 10025-5:2019
    Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali – Parte 5: Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica
  • UNI EN 10025-6:2023
    Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali – Parte 6: Condizioni tecniche di fornitura per prodotti piani di acciai ad alto limite di snervamento allo stato bonificato per impieghi strutturali
  • UNI EN 10164:2018
    Acciai con caratteristiche di deformazione migliorate nella direzione perpendicolare alla superficie del prodotto – Condizioni tecniche di fornitura

Principali norme riguardanti le caratteristiche dimensionali:

Travi

  • UNI EN 10024:1996
    Travi ad I ad ali inclinate laminate a caldo. Tolleranze dimensionali e di forma
  • UNI EN 10034:1995
    Travi ad I e ad H di acciaio per impieghi strutturali. Tolleranze dimensionali e di forma
  • UNI EN 10279:2002
    Profilati ad U di acciaio laminati a caldo tolleranze sulla forma, sulle dimensioni e sulla massa
  • UNI EN 10365:2017
    Profili a U di acciai laminati a caldo, travi I e H – Dimensioni e masse

Laminati mercantili

  • UNI EN 10055:1998
    Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo – Dimensioni e tolleranze dimensionali e di forma
  • UNI EN 10056-1:2017
    Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio per impieghi strutturali – Parte 1: Dimensioni
  • UNI EN 10056-2:1995
    Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio per impieghi strutturali. Tolleranze dimensionali e di forma
  • UNI EN 10058:2019
    Barre di acciaio piane laminate a caldo per impieghi generali – Dimensioni e tolleranze sulla forma e sulle dimensioni
  • UNI EN 10059:2004
    Barre di acciaio quadre laminate a caldo per impieghi generali – Dimensioni e tolleranze sulla forma e sulle dimensioni
  • UNI EN 10060:2004
    Barre di acciaio tonde laminate a caldo per impieghi generali – Dimensioni e tolleranze sulla forma e sulle dimensioni

Lamiere e nastri

  • UNI EN 10029:2011
    Lamiere di acciaio laminate a caldo di spessore maggiore o uguale a 3 mm – Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma
  • UNI EN 10051:2011
    Nastri laminati a caldo in continuo e lamiere/fogli tagliati da nastri larghi di acciai non legati e legati – Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma

02. PROFILI CAVI AD USO STRUTTURALE

Principali norme riguardanti le condizioni tecniche di fornitura:

  • UNI EN 10210-1 (parte armonizzata)
    Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura
  • UNI EN 10219-1 (parte armonizzata)
    Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate. Condizioni tecniche di fornitura

Principali norme riguardanti le caratteristiche dimensionali:

  • UNI EN 10210-2:2019
    Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo
  • UNI EN 10219-2:2019
    Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate. Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo

03. LAMIERE E NASTRI AD USO STRUTTURALE

Principali norme riguardanti le condizioni tecniche di fornitura:

  • UNI EN 10149-1:2013
    Prodotti piani laminati a caldo di acciai ad alto limite snervamento per formatura a freddo – Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura generali
  • UNI EN 10149-2:2013
    Prodotti piani laminati a caldo di acciai ad alto limite snervamento per formatura a freddo – Parte 2: Condizioni di fornitura degli acciai ottenuti mediante laminazione termomeccanica
  • UNI EN 10149-3:2013
    Prodotti piani laminati a caldo di acciai ad alto limite snervamento per formatura a freddo – Parte 3: Condizioni tecniche di fornitura degli acciai normalizzati o laminati normalizzati
  • UNI EN 10346:2015
    Prodotti piani di acciaio rivestiti per immersione a caldo in continuo per formatura a freddo – Condizioni tecniche di fornitura

Principali norme riguardanti le caratteristiche dimensionali:

  • UNI EN 10051:2011
    Nastri laminati a caldo in continuo e lamiere/fogli tagliati da nastri larghi di acciai non legati e legati – Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma
  • UNI EN 10143:2006
    Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento applicato per immersione a caldo in continuo – Tolleranze sulla dimensione e sulla forma

04. ESECUZIONE DI STRUTTURE IN ACCIAIO

  • UNI EN 1090-1 (parte armonizzata) 
    Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali
  • UNI EN 1090-2:2018
    Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio
  • UNI EN 1090-4:2018
    Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 4: Requisiti tecnici per elementi strutturali di acciaio formati a freddo e strutture formate a freddo per applicazioni su tetti, soffitti, pavimenti e pareti

05. COPERTURE E RIVESTIMENTI: PANNELLI AUTOPORTANTI E INTELAIATURE METALLICHE

Principali norme riguardanti le condizioni tecniche di fornitura:

  • UNI EN 14195 (norma armonizzata)
    Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso – Definizioni, requisiti e metodi di prova
  • UNI EN 14509 (norma armonizzata) 
    Pannelli isolanti autoportanti a doppio rivestimento con paramenti metallici – Prodotti industriali – Specifiche

Principali norme riguardanti le caratteristiche dimensionali:

  • UNI EN 508-1:2021
    Prodotti di lastre metalliche per coperture e rivestimenti – Specifiche per prodotti autoportanti in lastre di acciaio, alluminio o acciaio inossidabile – Parte 1: Acciaio
  • UNI EN 508-3:2021
    Prodotti di lastre metalliche per coperture – Specifiche per prodotti autoportanti in lastre di acciaio, alluminio o acciaio inossidabile – Parte 3: Acciaio inossidabile

06. ELEMENTI PER COLLEGAMENTI MECCANICI

Unioni bullonate ad attrito

  • UNI EN 14399-1 (parte armonizzata)
    Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza da precarico – Parte 1: Requisiti generali
  • UNI EN 14399-2:2015
    Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza da precarico – Parte 2: Idoneità al precarico
  • UNI EN 14399-3:2015
    Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza da precarico – Parte 3: Sistema HR – Assiemi vite e dado esagonali
  • UNI EN 14399-4:2015
    Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza da precarico – Parte 4: Sistema HV – Assiemi vite e dado esagonali
  • UNI EN 14399-5:2015
    Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza da precarico – Parte 5: Rondelle piane
  • UNI EN 14399-6:2015
    Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza da precarico – Parte 6: Rondelle piane bisellate
  • UNI EN 14399-7:2018
    Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato – Parte 7: Sistema HR – Assieme vite con testa svasata piana e dado
  • UNI EN 14399-8:2018
    Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato – Parte 8: Sistema HV – Assieme vite a testa esagonale con gambo calibrato e dado
  • UNI EN 14399-9:2018
    Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato – Parte 9: Sistema HR o HV – Rondelle con indicazione di carico per assiemi vite e dado
  • UNI EN 14399-10:2018
    Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato – Parte 10: Sistema HRC – Assiemi vite e dado con serraggio calibrato

Unioni bullonate non ad attrito

  • UNI EN 15048-1 (parte armonizzata)
    Assiemi di bulloneria strutturale non da precarico – Parte 1: Requisiti generali
  • UNI EN 15048-2:2016
    Assiemi di bulloneria strutturale non da precarico – Parte 2: Idoneità all’impiego
  • UNI EN ISO 898-1:2013
    Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio – Parte 1: Viti e viti prigioniere con classi di resistenza specificate – Filettature a passo grosso e a passo fine
  • UNI EN ISO 898-2:2023
    Elementi di collegamento – Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio al carbonio e acciaio legato – Parte 2: Dadi con classi di resistenza specificate

Elementi di collegamento in acciaio inossidabile

  • UNI EN ISO 3506-1:2020
    Elementi di collegamento – Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio inossidabile resistente alla corrosione – Parte 1: Viti e viti prigioniere con composizioni chimiche e classi di resistenza specificate
  • UNI EN ISO 3506-2:2020
    Elementi di collegamento – Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio inossidabile resistente alla corrosione – Parte 2: Dadi con composizioni chimiche e classi di resistenza specificate
  • UNI EN ISO 3506-3:2010
    Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio inossidabile resistente alla corrosione – Parte 3: Viti senza testa e particolari similari non soggetti a trazione
  • UNI EN ISO 3506-4:2010
    Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio inossidabile resistente alla corrosione – Parte 4: Viti autofilettanti

07. SALDATURA

Principali norme riguardanti i procedimenti di saldatura, i requisiti di qualità ed i controlli:

  • UNI EN 1011-1:2009
    Saldatura – Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici – Parte 1: Guida generale per la saldatura ad arco
  • UNI EN 1011-2:2005
    Saldatura – Raccomandazioni per la saldatura dei materiali metallici – Parte 2: Saldatura ad arco di acciai ferritici
  • UNI EN 1011-3:2019
    Saldatura – Raccomandazioni per la saldatura dei materiali metallici – Parte 3: Saldatura ad arco degli acciai inossidabili
  • UNI EN ISO 3834-1:2021
    Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici – Parte 1: Criteri per la scelta del livello appropriato dei requisiti di qualità
  • UNI EN ISO 3834-2:2021
    Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici – Parte 2: Requisiti di qualità estesi
  • UNI EN ISO 3834-3:2021
    Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici – Parte 3: Requisiti di qualità normali
  • UNI EN ISO 3834-4:2021
    Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici – Parte 4: Requisiti di qualità elementari
  • UNI EN ISO 4063:2023
    Saldatura, brasatura e taglio – Nomenclatura dei processi e numeri di riferimento
  • UNI EN ISO 5817:2023
    Saldatura – Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel, titanio e loro leghe (esclusa la saldatura a fascio di energia) – Livelli di qualità delle imperfezioni
  • UNI EN ISO 9692-1:2013
    Saldatura e procedimenti connessi – Tipologie di preparazione dei giunti – Parte 1: Saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti, saldatura ad arco con elettrodo fusibile sotto protezione di gas, saldatura a gas, saldatura TIG e saldatura mediante fascio degli acciai
  • UNI EN ISO 9692-2:2001
    Saldatura e procedimenti connessi – Preparazione dei giunti – Saldatura ad arco sommerso degli acciai
  • UNI EN ISO 14555:2017
    Saldatura – Saldatura ad arco dei prigionieri di materiali metallici
  • UNI EN ISO 15614-1:2019
    Specifica e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici – Prove di qualificazione della procedura di saldatura – Parte 1: Saldatura ad arco e a gas degli acciai e saldatura ad arco del nichel e sue leghe
  • UNI EN ISO 17635:2017
    Controllo non distruttivo delle saldature – Regole generali per i materiali metallici

Principali norme riguardanti le certificazioni e le qualificazioni dei procedimenti automatici e manuali e del personale addetto all’esecuzione ed ai controlli sulle saldature:

  • UNI EN ISO 9606-1:2017
    Prove di qualificazione dei saldatori – Saldatura per fusione – Parte 1: Acciai
  • UNI EN ISO 9712:2022
    Prove non distruttive – Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive
  • UNI EN ISO 14732:2013
    Personale di saldatura – Prove di qualificazione degli operatori di saldatura e dei preparatori di saldatura per la saldatura completamente meccanizzata ed automatica di materiali metallici

Principali norme riguardanti i materiali utilizzati per l'esecuzione delle saldature:

  • UNI EN ISO 2560:2010
    Materiali di apporto per saldatura – Elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco di acciai non legati e a grano fine – Classificazione
  • UNI EN ISO 14171:2016
    Materiali di apporto per saldatura – Fili elettrodi pieni, abbinamenti fili elettrodi pieni e fili elettrodi animati/flusso per saldatura ad arco sommerso di acciai non legati e a grano fino – Classificazione

08. ZINCATURA A CALDO

Principali norme riguardanti la zincatura a caldo:

  • UNI EN ISO 1461:2009
    Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio – Specificazioni e metodi di prova
  • UNI EN ISO 10684:2005
    Elementi di collegamento – Rivestimenti di zinco per immersione a caldo
  • UNI EN ISO 14713-1:2017
    Rivestimenti di zinco – Linee guida e raccomandazioni per la protezione contro la corrosione di strutture di acciaio e di materiali ferrosi – Parte 1: Principi generali di progettazione e di resistenza alla corrosione
  • UNI EN ISO 14713-2:2010
    Rivestimenti di zinco – Linee guida e raccomandazioni per la protezione contro la corrosione di strutture di acciaio e di materiali ferrosi – Parte 2: Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo
  • UNI EN 13438:2019
    Pitture e vernici – Rivestimenti con polveri organiche per prodotti zincati con immersione a caldo o sherardizzati utilizzati nelle costruzioni

Prove

  • UNI EN ISO 2409:2020
    Pitture e vernici – Prova di quadrettatura
  • UNI EN 2808:2019
    Pitture e vernici – Determinazione dello spessore del film
  • UNI EN ISO 4624:2016
    Pitture e vernici – Test di trazione (pull-off test) per adesione

09. VERNICIATURA

Principali norme riguardanti la verniciatura:

  • UNI EN ISO 12944-1:2018
    Pitture e vernici – Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura – Parte 1: Introduzione generale
  • UNI EN ISO 12944-2:2018
    Pitture e vernici – Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura – Parte 2: Classificazione degli ambienti
  • UNI EN ISO 12944-3:2018
    Pitture e vernici – Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura – Parte 3: Considerazioni sulla progettazione
  • UNI EN ISO 12944-4:2018
    Pitture e vernici – Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura – Parte 4: Tipi di superficie e loro preparazione
  • UNI EN ISO 12944-5:2019
    Pitture e vernici – Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura – Parte 5: Sistemi di verniciatura protettiva
  • UNI EN ISO 12944-6:2018
    Pitture e vernici – Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura – Parte 6: Prove di laboratorio per le prestazioni
  • UNI EN ISO 12944-7:2018
    Pitture e vernici – Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura – Parte 7: Esecuzione e sorveglianza dei lavori di verniciatura
  • UNI EN ISO 12944-8:2018
    Pitture e vernici – Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura – Parte 8: Stesura di specifiche per lavori nuovi e di manutenzione
  • UNI EN ISO 12944-9:2018
    Pitture e vernici – Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura – Parte 9: Sistemi di verniciatura per la protezione dalla corrosione e metodi di laboratorio per le valutazioni delle performance di strutture offshore
  • UNI EN 13438:2013
    Pitture e vernici – Rivestimenti con polveri organiche per prodotti zincati con immersione a caldo o sherardizzati utilizzati nelle costruzioni

Prove

  • UNI EN ISO 2409:2013
    Pitture e vernici – Prova di quadrettatura
  • UNI EN 2808:2019
    Pitture e vernici – Determinazione dello spessore del film
  • UNI EN ISO 4624:2016
    Pitture e vernici – Test di trazione (pull-off test) per adesione

10. ACCIAI INOSSIDABILI

Principali norme riguardanti le condizioni tecniche di fornitura:

  • UNI EN 10088-4 (parte armonizzata)
    Acciai inossidabili – Parte 4: Condizioni tecniche di fornitura dei fogli, delle lamiere e dei nastri di acciaio resistente alla corrosione per impieghi nelle costruzioni
  • UNI EN 10088-5 (parte armonizzata) 
    Acciai inossidabili – Parte 5: Condizioni tecniche di fornitura delle barre, vergelle, filo, profilati e prodotti trasformati a freddo di acciaio resistente alla corrosione per impieghi nelle costruzioni

Principali norme riguardanti le caratteristiche dimensionali:

  • UNI EN ISO 9444-2:2010
    Acciaio inossidabile laminato a caldo in continuo – Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma – Parte 2: Nastri larghi e fogli/lamiere
  • UNI EN ISO 9445-1:2010
    Acciai inossidabili laminati a freddo in continuo – Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma – Parte 1: Nastri e lamiere
  • UNI EN ISO 9445-2:2010
    Acciai inossidabili laminati a freddo in continuo – Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma – Parte 2: Bandelle e nastri larghi

11. DISPOSITIVI DI APPOGGIO E ANTISISMICI

  • UNI EN 1337-2:2004
    Appoggi strutturali – Parte 2: Elementi di scorrimento
  • UNI EN 1337-3 (parte armonizzata)
    Appoggi strutturali – Parte 3: Appoggi elastomerici
  • UNI EN 1337-4 (parte armonizzata)
    Appoggi strutturali – Parte 4: Appoggi a rullo
  • UNI EN 1337-5 (parte armonizzata)
    Appoggi strutturali – Parte 5: Appoggi a disco elastomerico
  • UNI EN 1337-6 (parte armonizzata)
    Appoggi strutturali – Parte 6: Appoggi a contatto lineare
  • UNI EN 1337-7 (parte armonizzata)
    Appoggi strutturali – Parte 7: Appoggi sferici e cilindrici di PTFE
  • UNI EN 1337-8 (parte armonizzata)
    Appoggi strutturali – Parte 8: Guide e ritegni
  • UNI EN 15129 (parte armonizzata)
    Dispositivi antisismici

NORMATIVA ANTISISMICA

01. Normativa italiana

NTC 2018

Le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni sono in vigore dal 22/03/2018 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n°42, 2018). Per gli approfondimenti sulle modifiche apportate alle precedenti NTC 2008 con il nuovo D.M. si può far riferimento al seguente link.

Classificazione del rischio sismico

Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni ed il modulo per la classificazione sismica della costruzione, in allegato al Decreto Ministeriale n. 58 del 2017, hanno consentito l’attivazione del “sisma bonus” previsto dalla Legge di Bilancio 2017. Le linee guida fissano otto classi di rischio sismico: da A+ a G, che rispettivamente indicato un rischio ridotto ed un rischio elevatissimo. Sono inoltre indicate le metodologie di valutazione ed in particolare si fa riferimento ad un metodo convenzionale e ad uno semplificato.

Linee guida - Edifici prefabbricati ad uso produttivo

Il sisma che nel Maggio 2012 ha colpito diverse provincie della Regione Emilia – Romagna ha drammaticamente messo in evidenza l’intrinseca vulnerabilità sismica di una grandissima parte degli edifici ad uso industriale che hanno subito crolli e danni diffusi con gravi conseguenze dal punto di vista delle perdite dirette (in termini di vite umane, costi di ricostruzione, ecc.) ed indirette (conseguenze sociali dovute alla chiusura temporanea di alcune aziende, interruzione delle attività, ecc.).
A seguito del sisma, sono stati emanati due documenti legislativi: il Decreto Legge n°74 del 06/06/2012, recante gli interventi urgenti da attuare in favore delle popolazioni colpite dal terremoto e la Legge attuativa 01/08/2012, n°122 contenente modificazioni apportate in sede di conversione al D.L. n°74 del 06/06/2012. In questi documenti sono contenute le disposizioni volte a disciplinare gli interventi immediati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la rapida ripresa dell’attività produttiva, delle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

Per supportare l’enorme mole di lavoro necessario per la valutazione e l’eventuale riduzione del rischio sismico degli edifici ad uso industriale, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato il documento, scaricabile al link sottostante, al cui oggetto utili informazioni per la verifica della vulnerabilità sismica delle costruzioni ad uso produttivo, evidenziandone le principali carenze e proponendo possibili soluzioni. Nel documento è inoltre fatto specifico riferimento ai problemi correlati alle scaffalature industriali non controventate portanti carichi pesanti.

02. Normativa internazionale

Eurocodice 8

Le parti di cui si compone l’EN 1998, Eurocodice 8, sono:

  • EN 1998-1:2004
    Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici
  • EN 1998-2:2005
    Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 2: Ponti
  • EN 1998-3:2005
    Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici
  • EN 1998-4:2006
    Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 4: Silos, serbatoi e condotte
  • EN 1998-5:2005
    Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici
  • EN 1998-6:2005
    Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 6: Torri, pali e camini

La natura aleatoria degli eventi sismici e la disponibilità limitata delle strutture per contrastare gli effetti avversi del terremoto sono tali che il raggiungimento degli obiettivi dell’EN 1998 è possibile solo parzialmente e misurabile in termini probabilistici. L’entità del livello di protezione che può essere fornito dalle diverse categorie di edifici dipende da un’ottima allocazione delle risorse e pertanto varia fra i diversi paesi in funzione dell’importanza relativa del rischio sismico rispetto ad altri tipi di rischio e delle risorse economiche globali.

Strutture speciali, tali come centrali nucleari, piattaforme in mare aperto e grandi dighe, escono dallo scopo dell’EN 1998. L’EN 1998 contiene soltanto quei provvedimenti che, in aggiunta ai provvedimenti degli altri EN Eurocodici, devono essere considerati per la progettazione di strutture in zone sismiche.

FEMA

La FEMA (Federal Emergency Management Agency) può essere considerato come il corrispettivo americano del Dipartimento della Protezione Civile. L’obiettivo principale dell’Agenzia è quello di supportare il cittadino americano nella preparazione, protezione e risposta nei confronti di tutti gli eventi naturali di tipo disastroso, oltre ad implementare e promuovere politiche e fornire strumenti per la mitigazione del rischio. Nell’ambito di quest’ultimo obiettivo, la FEMA ha pubblicato negli anni e continua a pubblicare una serie di Linee Guida per la riduzione del rischio sismico di costruzioni esistenti e di nuova progettazione, dedicate sia ai proprietari che hai progettisti. Queste Linee Guida non hanno ovviamente valore legale in Europa ed in particolare in Italia ed oltretutto sono calibrate per la sismicità e le caratteristiche delle costruzioni proprie del territorio USA. Ciò nonostante, possono essere utilizzate come autorevole riferimento qualora si affronti un problema di progettazione antisismica di una nuova costruzione o per la valutazione di vulnerabilità e l’eventuale progetto di rinforzo / miglioramento / adeguamento di una costruzione esistente.

In merito alle azioni si segnalano inoltre le pubblicazioni ed i tool dell’American Society of Civil Engineering (ASCE):

EDIFICI INTELAIATI IN ACCIAIO

A seguito del terremoto di Northridge – Los Angeles (1994) un elevato numero di edifici intelaiati in acciaio, ed in particolar modo quelli caratterizzati da giunti saldati, dimostrò modalità di danneggiamento fragile del tutto inaspettate e non prevedibili sulla base delle conoscenze dell’epoca, anche nei casi in cui le costruzioni avevano subito un terremoto di intensità inferiore rispetto a quello per cui erano state progettate. Di fatto nessuna struttura crollò, a testimonianza del buon comportamento sismico di questa tipologia strutturale, ma ci furono grandi perdite economiche dirette, dovute ai costi di ispezione e alle eventuali riparazioni di tutti gli edifici intelaiati in acciaio interessati da un’azione sismica elevata, ed indirette, legate alle interruzioni temporanee, ed in alcuni casi a lungo termine, delle attività.
Questo fatto minò la certezza che le strutture intelaiate in acciaio fossero dotate intrinsecamente di un’elevata duttilità e incrementò l’attenzione nei confronti del progetto e della realizzazione dei dettagli costruttivi. Nel seguito sono elencati i documenti relativi alle costruzioni intelaiate in acciaio (esistenti e di nuova progettazione) pubblicate dalla FEMA.

Oltre alle Linee Guida relative alle costruzioni in acciaio, la FEMA ha pubblicato diversi documenti riguardanti gli edifici di nuova progettazione, edifici esistenti, componenti non strutturali e sulla filosofia di progettazione basata sulle prestazioni (Performance Based Design, PBD). Nel seguito è riportata la nomenclatura ed il link per i principali dei sopracitati documenti.

NUOVE COSTRUZIONI

N.B. è necessario trovare i documenti attraverso il motore di ricerca del sito FEMA

COSTRUZIONI ESISTENTI

N.B. è necessario trovare i documenti attraverso il motore di ricerca del sito FEMA

COMPONENTI NON STRUTTURALI

N.B. è necessario trovare i documenti attraverso il motore di ricerca del sito FEMA

NORMATIVA ANTINCENDIO

01. Codice di prevenzione incendi

L’emanazione delle Norme Tecniche in materia di Prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20/08/2015) rappresenta un vero e proprio cambiamento (no in grassetto) che sta attraversando la disciplina. Sicuramente il passo più importante è la tendenza verso un approccio al tema (no in grassetto), più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, tenendo saldo il raggiungimento di quell’obiettivo virtuoso che sorge dall’esigenza di assicurare tempi più rapidi per l’avvio delle attività produttive, senza ridurne nel contempo il livello di sicurezza.
La novità più rilevante di questa nuova normativa è sicuramente la possibilità di applicare l’approccio prestazionale senza far ricorso all’istituto della deroga, lasciando, da un lato molta più libertà di scelta al progettista, dall’altro snellendo molto tutte le procedure burocratiche di approvazione. Successivamente è stato pubblicato il D.M. 12/04/2019 di modifica e chiarimento delle Norme Tecniche in materia di prevenzione incendi. Un ulteriore decreto del 18/10/2019 ha fatto seguito al processo di revisione.

Si precisa che, prima dell’emanazione del D.M. 03/08/2015, le norme tecniche verticali racchiudevano l’applicazione dell’approccio prescrittivo; mentre, le norme tecniche verticali emanate nell’ambito del D.M. 03/08/2015, possono contemplare  (in grassetto) sia l’applicazione dell’approccio prescrittivo (come soluzione conforme) sia l’approccio prestazionale (come soluzione alternativa).

Si riportano nel seguito le normative da seguire per la progettazione antincendio di varie attività, direttamente scaricabili al seguente link.

02. Norme tecniche verticali (Codice di Prevenzione Incendi)

REQUISITI IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI
Rappresentando il D.M. 03/08/2015 un vero e proprio testo unico di Prevenzione Incendi, contiene alla sezione “V-Regole Tecniche Verticali” le norme verticali riguardanti le attività soggette al controllo dei VVF; se ne riportano nel seguito quelle già emanate.

REGOLE TECNICHE VERTICALI (RTV) DELLA SEZIONE V DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

  • D.M. 08/06/2016: nuovo capitolo V.4 “Uffici”.
  • D.M. 09/08/2016: nuovo capitolo V.5 “Attività ricettive turistico – alberghiere”.
  • D.M. 21/02/2017: nuovo capitolo V.6 “Attività di autorimessa”.
  • D.M. 07/08/2017: nuovo capitolo V.7 “Attività scolastiche”.
  • D.M. 23/11/2018: nuovo capitolo V.8 “Attività commerciali”.
  • D.M. 18/10/2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8.
  • D.M. 14/02/2020: aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, V.8.
  • D.M. 06/04/2020: nuovo capitolo V.9 “Asili nido” (in vigore dal 29/04/2020), correzione refusi nei paragrafi V.4.2, V.7.2 e tabella V.5-2.
  • D.M. 15/05/2020: aggiornamento capitolo V.6 “Attività di autorimessa” (in vigore dal 19/11/2020).
  • D.M. 10/07/2020: nuovo capitolo V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati” (in vigore dal 21/08/2020).
  • D.M. 29/03/2021: nuovo capitolo V.11 “Strutture sanitarie” (in vigore dal 09/05/2021).
  • D.M. 14/10/2021: nuovo capitolo V.12 “Altre attività in edifici tutelati” (in vigore dal 25/11/2021).
  • D.M. 24/11/2021: errata corrige e integrazione per locali molto affollati (in vigore dal 01/01/2022).
  • D.M. 30/03/2022: nuovo capitolo V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili” (in vigore dal 07/07/2022).
  • D.M. 19/05/2022: nuovo capitolo V.14 “Edifici di civile abitazione” (in vigore dal 29/06/2022).

REGOLE TECNICHE VERTICALI (RTV) TRADIZIONALI

  • D.M. 10 marzo 2005 modificato dal D.M. 25 ottobre 2007 – “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio”.
  • D.M. 15 marzo 2005 modificato dal D.M. 16 febbraio 2009 – “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”.
  • D.M. 30 novembre 1983 – “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”.
  • D.M. 15 settembre 2005 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
  • Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 – “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di depositi di GPL contenuti in recipienti portatili e delle rivendite”.
  • D.M. 14 maggio 2004 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL con capacità non superiore a 13 mc”.
  • D.M. 13 ottobre 1994 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg”.
  • Circolare n. 99 del 15 ottobre 1964 – “Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale”.
  • D.M. 31 luglio 1934 – “Norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi”.
  • Circolare M.I. n. 10 del 10 febbraio 1969 – “Distributori stradali di carburanti”.
  • D.M. 29 novembre 2002 – “Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione”.
  • DPR 24 ottobre 2003 n. 340 – “Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione”.
  • D.M. 30 aprile 2012 – “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione (VRA)”.
  • D.M. 22 novembre 2017 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”.
  • D.M. 24 maggio 2002 come aggiornato dal D.M. 28 giugno 2002 – “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”.
  • D.M. 3 febbraio 2016 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8” (Abroga la parte seconda dell’allegato al D.M. 24/11/1984 intitolata “Depositi per l’accumulo di gas naturale”).
  • D.M. 18 maggio 1995 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche”.
  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i. – “Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”.
  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. – “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”.
  • Circolare n° 559/C.25055.XV.A. MASS(1) del 11 gennaio 2001 e s.m.i. – “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’articolo 57 del TULPS”.
  • D.M. 15 luglio 2014 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 mc”.
  • D.M. 13 luglio 2011 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi”.
  • D.M. 1 luglio 2014 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq”.
  • D.M. 19 agosto 1996 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.
  • D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i. – “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”.
  • D.M. 18 marzo 1996 come modificato dal D.M. 6 giugno 2005 – “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi”.
  • D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”.
  • D.M. 28 febbraio 2014 e s.m.i. – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”.
  • D.M. 26 agosto 1992 – “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”.
  • D.M. 16 luglio 2014 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.
  • D.M. 18 settembre 2002 e s.m.i. – “Regola tecnica di prevenzione incendi relativa alle strutture sanitarie pubbliche e private”.
  • D.M. 27 luglio 2010 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”.
  • D.M. 22 febbraio 2006 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.
  • D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 – “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”.
  • D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418 – “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”.
  • D.M. 8 novembre 2019 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi”.
  • D.M. 28 aprile 2005 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi”.
  • D.M. 16 maggio 1987 n. 246 e s.m.i. – “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.
  • D.M. 21 ottobre 2015 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane “.
  • D.M. 17 luglio 2014 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq”.
  • D.M. 18 luglio 2014 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 mq, e alle relative attività affidatarie”.
  • D.M. 10 marzo 2020 – “Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
  • D.M. 20 dicembre 2012 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
  • D.M. 3 novembre 2004 come modificato dal D.M. 6 novembre 2011 – “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie d’esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio”.
  • Nota DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 – “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici”.
  • D.M. 26 luglio 2022 – “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”.

Per un elenco più esaustivo è possibile collegarsi al sito ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al link https://www.vigilfuoco.it/aspx/ricNorme.aspx.

03. Normativa di riferimento per il calcolo strutturale

Per quanto riguarda i metodi di calcolo per le strutture in acciaio, le norme di riferimento sono:

  • Norme Tecniche per le Costruzioni – D.M. 17/01/2018
  • EN1993-1.2 Progetto di strutture in acciaio. Parte 1.2: Regole generali – Progetto strutturale in caso di incendio; Appendice Tecnica Nazionale
  • EN1994-1.2 Progetto di strutture composte in acciaio e calcestruzzo. Parte 1.2: Regole generali – progetto strutturale in caso di incendio; Appendice Tecnica Nazionale.

05. Circolari e linee guida

  • Circolare DCPST n. 2307 del 24/02/2016
    OGGETTO: Omologazione di materiali ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 26/06/1984.
  • Circolare DCPST n. 7765 del 21/06/2016
    OGGETTO: Chiarimenti sulla modalità di predisposizione del fascicolo tecnico nel settore della resistenza al fuoco.
  • Circolare DCPST n. 3396 del 18/03/2015
    Chiarimenti in merito alla classificazione di resistenza al fuoco di partizioni vetrate.
  • Circolare DCPST n. 3181 del 15/03/2016
    Linee guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs, 22 gennaio 2004, n.42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell’allegato 1 al D.P.R. 151 01/08/2011.
  • NOTA CIRCOLARE n. 9833 del 22/07/2020
    Disposizioni di prevenzione incendi per impianti di climatizzazione in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
  • NOTA n. 9962 – RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
    La nota del 24/07/2020 chiarisce alcuni aspetti nell’ambito dell’applicazione della Fire Safety Engineering alla resistenza al fuoco delle strutture (Capitolo S.2 del Decreto 03/08/2015).

06. Ulteriori riferimenti normativi e precisazioni

Si precisa che l’iter normativo è in continuo divenire, per una maggiore chiarezza invitiamo a consultare la pagina presente sul sito dei Vigili del Fuoco:

Per tutti gli approfondimenti in merito alla progettazione in acciaio in caso di incendio visita il presente link

NORMATIVE AMBIENTALI

01. Italia - edilizia pubblica: CAM

Criteri ambientali minimi per la costruzione e la manutenzione degli edifici pubblici (progettazione e lavori)

INQUADRAMENTO GENERALE

In questi ultimi anni la sostenibilità ambientale per il settore delle costruzioni sta assumendo sempre maggiore importanza, anche grazie alle spinte ricevute in ambito europeo. Nell’ambito delle politiche a sostegno dello sviluppo sostenibile, gli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione sono stati individuati dalla Commissione Europea tra i possibili settori di intervento, in quanto i rilevanti importi di spesa annualmente coinvolti potrebbero contribuire ad orientare il mercato verso produzioni e consumi sostenibili dal punto di vista sociale, economico ed ambientale. Accogliendo tali indicazioni, il Ministero dell’Ambiente, attuale Ministero della Transizione Ecologica, si è quindi dotato a livello nazionale del “Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione “, al fine di sviluppare ed implementare gli “acquisti verdi pubblici” (Green Public Procurement – GPP), vale a dire l’acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione in linea con i principi dello sviluppo sostenibile.

APPLICAZIONE DEI CAM NEGLI APPALTI PUBBLICI

Il Codice degli Appalti (D.L.18/04/2016 n. 50), all’art.34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale), mette in evidenza come “le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali […] attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi”, già definiti nel Decreto 24/12/2015 del Ministero dell’Ambiente. Questi sono “tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” e vengono applicati anche per l’”affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della Pubblica Amministrazione”.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

È stato di recente pubblicato il nuovo decreto con il quale sono stati aggiornati i Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia (D.M. 23/06/2022), per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi, e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

I NUOVI REQUISITI PER L'ACCIAIO NEI CAM

Per i prodotti in acciaio, si evidenziano a seguire le principali novità rispetto al precedente Decreto:

  • la distinzione degli ambiti di utilizzo dell’acciaio tra uso strutturale e uso non strutturale;
  • la variazione e la differenziazione delle percentuali minime di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, non solo in funzione dell’ambito di utilizzo (uso strutturale e uso non strutturale), ma anche in base al ciclo produttivo (acciaio da forno elettrico non legato, acciaio da forno elettrico legato, e acciaio da ciclo integrale);
  • la definizione di “acciaio da forno elettrico legato”, “acciai inossidabili” e “altri acciai legati” in accordo alla norma UNI EN 10020;
  • un criterio premiante per i prodotti da costruzione in acciaio realizzati in impianti appartenenti a Paesi ricadenti in ambito EU/ETS (par. 3.2.9).

A seguire si riporta lo stralcio del nuovo decreto riguardante i requisiti specifici per l’acciaio (par. 2.5.4) come prodotto da costruzione, fra i criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi.

2.5.4 – Acciaio

Per gli usi strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, come di seguito specificato:

– acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%;

– acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;

– acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Per gli usi non strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti come di seguito specificato:

– acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;

– acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;

– acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri acciai legati” ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

La “Relazione CAM” è un documento redatto dall’aggiudicatario contenente una descrizione delle scelte progettuali che garantiscono la conformità a ciascun criterio, un dettaglio dei requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai CAM e l’indicazione dei mezzi di prova che l’impresa deve presentare alla direzione lavori.

Si riporta a seguire lo stralcio relativo ai metodi per la dimostrazione della conformità ai requisiti contenuti nella Relazione CAM (par. 2.2.1):

OMISSIS…

Il contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:

– una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;

– certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;

– marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato;

– per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;

– una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti;

– una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti”, qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

…OMISSIS…

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa…OMISSIS…

CONTESTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

La protezione dell’ambiente è fra gli obiettivi e i valori dichiarati dall’UE, con particolare riferimento alla riduzione degli impatti ambientali generati dalle attività economiche.

Il Green Public Procurement (GPP) è l’iniziativa in ambito comunitario europeo avente come obiettivo la riduzione degli impatti ambientali e la promozione nel mercato di prodotti ecologici, che ha richiesto a tutti i Paesi membri di stabilire delle politiche tali per cui fosse avvantaggiata l’acquisizione di prodotti e servizi a minor impatto ambientale da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Questa politica è stata recepita dall’Italia attraverso il Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione e adottata con D.M. già nel 2013. Questo stabiliva che un certo numero e una certa quota percentuale di gare d’appalto fossero svolte come appalti verdi, quindi con requisiti specifici che limitassero gli impatti ambientali.

I CAM sono di fatto lo strumento attraverso il quale il Ministero della Transizione Ecologica – il soggetto che in Italia regolamenta e dà attuazione al GPP – definisce i criteri per le diverse categorie di fornitura, attraverso i diversi Decreti Ministeriali.

Il primo decreto emanato è quello del 24/12/2015.

Sono stati successivamente pubblicati il D.M. 24/05/2016 e il D.M. 11/01/2017 del Ministero dell’Ambiente, emanati in attuazione del Piano nazionale d’azione per i GPP (Green Public Procurement), secondo le modifiche apportate dalla Legge “Green Economy” e dal nuovo Codice Appalti, e sono finalizzati a supportare l’utilizzo di prodotti riciclati negli appalti pubblici.

In particolare, è di specifico interesse per le costruzioni il D.M. 24/05/2016 “Determinazione dei punteggi premianti per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano”. Nello specifico, per i CAM dei servizi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, il Decreto chiarisce che “ai progetti che prevedono l’utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche, è assegnato un punteggio pari almeno al 5% del punteggio tecnico”.

Il successivo D.M. 11/01/2017 del Ministero dell’Ambiente, insieme ai relativi allegati, disciplina l’adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi interni, per i prodotti tessili e per l’”Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
Quest’ultimo caso, trattato nell’allegato 2 del Decreto Ministeriale, vede le stazioni appaltanti obbligate a inserire nei documenti di gara tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contemplate in tale allegato per il 100% dell’importo a base d’asta.

In caso di affidamento del servizio di progettazione, inoltre, i Criteri Ambientali Minimi devono essere contenuti all’interno del disciplinare tecnico redatto dalla stazione appaltante, in modo da caratterizzare le varie fasi di progettazione sin dall’inizio.

Va anche osservato che i Criteri Ambientali Minimi presenti all’interno dell’allegato 2 sull’edilizia hanno “caratteristiche e prestazioni ambientali superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti, da norme e standard tecnici obbligatori”.
La loro crescente importanza è evidenziata anche dal fatto che, in un appalto pubblico, l’offerta economicamente più vantaggiosa può essere applicata ma, a differenza che in passato, i costi vanno rapportati all’intero ciclo di vita dell’opera da realizzare, entrando in gioco, ad esempio, l’estrazione delle materie prime, le energie spese in fase di produzione e gli eventuali costi per lo smaltimento dei prodotti.

Il 6 novembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
Nei casi di affidamento del servizio di progettazione i CAM devono costituire parte integrante del disciplinare tecnico elaborato dalla stazione appaltante in modo da indirizzare la successiva progettazione: nei bandi di gara pubblicati, infatti, devono essere inserite almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali. I CAM non sostituiscono i criteri normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad integrare ad essi, in quanto afferiscono ai requisiti ambientali che l’opera deve possedere. “In particolare – spiega il provvedimento – tali indicazioni consistono in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti per tale categoria merceologica, ed eventualmente anche in relazione all’espletamento della relativa gara d’appalto, all’esecuzione del contratto e/o alla gestione del prodotto o servizio oggetto dello stesso”.

Nella sezione riguardante le specifiche tecniche dell’edificio ed in particolare la prestazione energetica (cap.2.3.2.), il Decreto ha introdotto anche, in parallelo alla Capacità Termica Areica (40 kJ/mq K, parametro strettamente legato alla massa dell’edificio), un nuovo criterio basato sulla Temperatura Operante Estiva. Quest’ultimo parametro definisce in senso prestazionale le caratteristiche del pacchetto costruttivo senza dover obbligatoriamente puntare su componenti massivi.

Per quanto riguarda i criteri specifici per i componenti edilizi, facendo particolare riferimento ai prodotti in acciaio ad uso strutturale, al cap. 2.4.2.5 “Ghisa, ferro, acciaio” venivano fornite le seguenti disposizioni:

2.4.2.5 – Ghisa, ferro, acciaio

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:
– acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%;
– acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.

Verifica: il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
– una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
– una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
– una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

02. Italia - Sostenibilità nell'edilizia privata

INQUADRAMENTO GENERALE

Per quanto riguarda l’edilizia privata, la situazione italiana è, allo stato attuale, abbastanza variegata. Coesistono, infatti, diversi modelli di certificazione ambientale. Gli obblighi di legge, comunque, sono ristretti esclusivamente a certificazioni di tipo energetico (di derivazione della Legge 10/91). Ogni volta che si realizza una nuova costruzione o che un immobile viene venduto o dato in locazione, è necessario allegare un attestato di certificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato. Va evidenziato che, purtroppo, le modalità di presentazione di tali certificati variano da regione a regione. Con la Regione, inoltre, variano i requisiti dello stesso tecnico abilitato, che in alcuni casi può essere obbligato a seguire specifici corsi abilitanti e ad iscriversi ad appositi albi regionali dei certificatori energetici.

Sebbene, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, sia importante considerare sia le fasi di costruzione che di dismissione di un edificio, non bisogna dimenticare che la maggior parte dei consumi avviene durante la sua vita utile, ovvero in relazione alla gestione energetica del manufatto stesso.
Per questo è di fondamentale importanza eseguire una progettazione mirata al contenimento energetico, sia nella scelta del sistema costruttivo che in quello impiantistico.
La Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, facendo seguito alla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2021 , tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero e che a partire dal 1° gennaio 2019 gli edifici di enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano caratterizzati dagli stessi requisiti.
Nel nostro Paese – il cui patrimonio immobiliare è costituito per oltre un quarto da edifici costruiti prima del 1946 (e di cui solo una piccolissima percentuale appartiene a classi energetiche superiori alla C) vi è un grande margine di miglioramento per quanto riguarda l’efficientamento energetico.
Una strategia che tenga conto della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, pertanto, può rappresentare un’importante occasione per ridurre drasticamente i consumi energetici della nazione e per dare nuova linfa vitale al settore dell’edilizia.

PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI: IL D.M. 26/06/2015

Il Decreto Ministeriale 26/06/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, del D.L. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, prevede nuovi requisiti per la certificazione energetica, in vigore a partire dal 1° ottobre 2015.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA: DECRETI

D.P.R. 16/04/2013 n.75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del D.lgs. 19/08/2005, n. 192. (13G00115) (GU Serie Generale n.149 del 27/06/2013).

D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (1)
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.lgs. 19/08/2005 n. 192.

D.L. 04/06/2013 n. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/05/2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107) (GU Serie Generale n.130 del 05/06/2013.

DECRETO 22/11/2012
Modifica dell’Allegato A del D.lgs 19/08/2005 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. (13A00571) (GU Serie Generale n.21 del 25/01/2013)

DECRETO 22/11/2012
Modifica del Decreto 26/06/2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.». (12A12945) (GU Serie Generale n.290 del 13/12/2012)

D.lgs. 03/03/2011 n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (G.U. n. 71 del 28/03/2011– Suppl. Ordinario n.81).

DECRETO 10/09/2010
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Allegato al DECRETO 10/09/2010  
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (G.U. n. 219 del 18/09/2010).

D.lgs. 29/03/2010 n. 56
Modifiche ed integrazioni al Decreto 30/05/2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE (G.U. n. 92 del 21/04/2010).

DECRETO 26/03/2010
Modalità di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall’articolo 4 del D.L. 25/03/2010 n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro (G.U. n. 79 del 06/04/2010).

DECRETO 26/01/2010
Aggiornamento del Decreto 11/03/2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici (pubblicato su G.U. n. 35 del 12/02/2010).

DECRETO 26/06/2009
Linee guida per la certificazione energetica degli edifici. Decreto del Presidente della Repubblica 02/04/2009 n. 59. (inserire il punto) Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 19/08/2005 n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

D.lgs. 30 n.115/2008
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE (G.U. n. 154 del 03/07/2008).

DECRETO 07/04/2008 – Finanziaria 2008
D.M. 19/02/2007 già modificato dal D.M. 26/10/2007 e coordinato con D.M. 07/04/2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”). (inserire punto) “Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della Legge 27/12/n. 296” (G.U. del 24/04/2008).

DECRETO 11/03/2008 – Attuazione della Finanziaria
Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a), della Legge 24/12/2007 n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della Legge 27/12/ n. 296.

DECRETO 19/02/2007
Conto Energia 19/02/2007 – Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387”.

CIRCOLARE Ministero dello Sviluppo Economico
Chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità applicative del D.lgs. 19/08/2005 n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

D.lgs. 192/05 e 311/06 integrati
Testo integrato del D.lgs. 192/05 con modifiche del D.lgs. 311/06.

D.lgs. 311/06 Testo e Allegati
“Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs.19/08/2005 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia” (pubblicato sulla G.U. n. 26 del 01/02/2007 – Suppl. Ordinario n.26).

D.lgs. 192/05 Testo e Allegati
Testo aggiornato del D.lgs. n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” Corredato delle relative note e allegati.

DECRETO 27/07/2005 – Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
“Norma concernente il regolamento d’attuazione della Legge 09/01/1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” (pubblicato in G.U. n. 178, 02/08/2005, p. 13).

DECRETI Efficienza Energetica – Schede Tecniche 2004

27/10/2004 – “Proposte di schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all’art. 5, comma 1, dei D.M. 20/07/2004”.

D.P.R. 551/99
“Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia” (pubblicato in G.U. n.81, 06/04/2000).

D.P.R. 412/93
“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 09/01/1991 n. 10” (pubblicato sul Supplemento ordinario in G.U. n.242, del 14/10/1993).

Legge 10/91
“Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” (pubblicato in G.U. Suppl. Straord. n. 13 del 16/01/1991).

CERTIFICAZIONE ENERGETICA: NORME UNI

UNI/TS 11300-1:2014
Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.

UNI/TS 11300-2:2019
Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali.

UNI/TS 11300-3:2010
Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.

UNI/TS 11300-4:2016
Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

UNI/TS 11300-5:2016
Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili.

UNI/TS 11300-6:2016
Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.

UNI TR 11552:2014 – Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli edifici – Parametri termofisici
La norma fornisce i principali parametri termofisici (trasmittanza termica, capacità termica areica e trasmittanza termica periodica) dei componenti opachi dell’involucro maggiormente utilizzati negli edifici esistenti. Tali parametri possono essere utilizzati per valutazioni energetiche di edifici esistenti in assenza di informazioni più dettagliate sui materiali che compongono la struttura.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI (VOLONTARIE)

Le certificazioni ambientali sono tutte su base volontaria. Nonostante ciò, sempre un maggior numero di nuove costruzioni viene certificato. Il rispondere a requisiti di tipo ambientale, infatti, serve anche a evidenziare le caratteristiche di risparmio energetico dell’edificio nel tempo, rendendolo di fatto più appetibile rispetto a costruzioni non certificate.

I più diffusi sistemi di certificazione volontaria sono:

LEED

BREEAM

CasaClima

Protocollo ITACA

WELL

03. Europa - Regolamento (UE) N. 305/2011

Il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 09/03/2011 (CPR) fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (CPD).

Oltre ai requisiti essenziali, il Regolamento per i prodotti da costruzione pone maggiore attenzione sui problemi legati alla salute, alla sicurezza e all’ambiente. Le opere edili, infatti, devono “essere adatte all’uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l’intero ciclo di vita delle opere”.

Rispetto alla vecchia CPD, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, il CPR focalizza l’attenzione verso un “uso sostenibile delle risorse naturali“ oltre ai requisiti di “risparmio energetico e ritenzione del calore”.

Le opere da costruzione, infatti, devono essere concepite con particolare attenzione verso:

  • una loro capacità di riutilizzo o riciclabilità;
  • caratteristiche di durabilità;
  • l’uso di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

04. Europa - Altre direttive e regolamenti

DIRETTIVA (UE) 2018/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 11/12/2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

DIRETTIVA (UE) 2018/844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30/05/2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

DIRETTIVA 2011/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13/12/2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

REGOLAMENTO (CE) N. 66/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25/11/2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE).

DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19/05/2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia.

REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25/11/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.

DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23/04/2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive2001/77/CE e 2003/30/CE.

REGOLAMENTO (CE) N. 401/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23/04/2009 sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale.

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18/12/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

REGOLAMENTO (CE) N. 166/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18/01/2006 relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

DIRETTIVA 2004/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21/04/2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS).

COM (2004) 130 – Integrazione degli aspetti ambientali nella normazione europea.

COM (2006) 545 – Piano d’azione per l’efficienza energetica
19/10/2006 – Comunicazione della Commissione COM (2006) 545 “Piano d’azione per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità”.