La prestazione di resistenza al fuoco e il deposito dei progetti presso gli uffici competenti: armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle fasi di progetto, esecuzione, collaudo e SCIA antincendio.

Link:

I criteri che regolano la progettazione e la realizzazione della prestazione di resistenza al fuoco di un’opera da costruzione sono oggetto della vigente normativa tecnica nazionale di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015 e s.m.i.) e di quella relativa alle strutture delle opere da costruzione (D.M. 17/01/2018).

Oltre ai criteri validi per la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco, le norme vigenti definiscono anche le procedure in vigore per le fasi del deposito dei progetti presso gli uffici competenti (Uffici provinciali del Genio Civile e Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco), dell’esecuzione delle opere, del collaudo strutturale e dei pareri autorizzativi delle autorità competenti, compreso il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività ai fini antincendio e della sicurezza strutturale.

Nel presente articolo si è centrata l’attenzione sull’iter procedurale ed operativo con il quale la prestazione di resistenza al fuoco deve essere progettata e realizzata, a partire dalla fase del progetto, alle fasi di esecuzione della costruzione, collaudo strutturale, fino alla fase di certificazione nell’ambito della SCIA antincendio ex art. 4 del D.P.R. 151/2011 e s.m.i., armonizzando, razionalizzando e semplificando l’applicazione delle procedure previste dalle normative vigenti.

La prestazione di resistenza al fuoco e il deposito dei progetti presso gli uffici competenti: armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle fasi di progetto, esecuzione, collaudo e SCIA antincendio.

Info:

Scheda dati:

Link: