Dichiarazione di Prestazione: le condizioni per la pubblicazione sul web
La Commissione Europea ha disciplinato, attraverso il regolamento n. 157 / 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 21/02/2014 le garanzie che ciascun produttore deve fornire al fine di pubblicare sul proprio sito web le Dichiarazioni di Prestazione relative ai prodotti, così come stabilito dal CPR - Construction Product Regulation - n 305 / 2011.
1. Gli operatori economici possono rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, in deroga al l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:
garanzia che il contenuto di una dichiarazione di prestazione non sarà modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web;
garanzia che il sito web in cui sono state rese disponibili le dichiarazioni di prestazione redatte per i prodotti da costruzione verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;
garanzia che la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai beneficiari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione o per un periodo diverso, stabilito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011;
garanzia di dare istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione redatte per tali prodotti disponibili sul sito web.
2. I fabbricanti devono garantire che ogni singolo prodotto o lotto dello stesso prodotto da essi immesso sul mercato sia correlato ad una determinata dichiarazione di prestazione mediante il codice di identificazione unico del prodotto-tipo.