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La Normativa
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La resistenza al fuoco
Il concetto di resistenza al fuoco viene definito, nell'ambito della normativa nazionale, come l'attitudine di un elemento da costruzioni, componente o struttura, a conservare, secondo un programma termico prestabilito e per un tempo determinato, in tutto o in parte, i seguenti requisiti:
- la stabilità o capacità portante: R
L'attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco (D.M.Int. 30/11/1983)
capacità della struttura o di una sua membratura di sopportare le azioni specifiche durante la pertinente esposizione al fuoco (Eurocodici)
- la tenuta o integrità: E
attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare nè produrre, se sottoposto all'azione del fuoco su un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto (D.M.Int. 30/11/1983)
capacità delle membrature di separazione a prevenire il passaggio di gas caldi o l'ignizione al di là della superficie esposta, durante la pertinente esposizione al fuoco (Eurocodici)
- l'isolamento termico: I
attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione del calore (D.M.Int. 30/11/1983)
capacità di una membratura di separazione di prevenire un'eccessiva trasmissione di calore (Eurocodici)
In definitiva:
La normativa
La verifica della resistenza al fuoco di un elemento costruttivo può essere ottenuta mediante:
- Prove di laboratorio su un campione rappresentativo dell'elemento in oggetto, eseguite ai sensi di norme armonizzate o linee guida EOTA [-]
- Mediante criteri di progetto e metodi di calcolo armonizzati
- Mediante combinazione di quanto previsto in 1 e 2
Per quanto riguarda i metodi di calcolo per le strutture in acciaio, le norme di riferimento sono:
- Norme Tecniche per le Costruzioni, G.U. 23 settembre 2005, n. 222
- EN1993-1.2 Progetto di strutture in acciaio. Parte 1.2: Regole generali - Progetto strutturale in caso di incendio; Appendice Tecnica Nazionale
- EN1994-1.2 Progetto di strutture composte in acciaio e calcestruzzo. Parte 1.2: Regole generali - progetto strutturale in caso di incendio Appendice Tecnica Nazionale.
L'approccio prescrittivo: requisiti in funzione della destinazione d'uso dei locali
- 1) Attività regolate da specifica norma tecnica:
- Edifici per civile abitazione
La regola tecnica in vigore per la costruzione e l'esercizio di tali attività è il Decreto Ministero dell'Interno n. 246 del 16 maggio 1987 "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione"
- Edifici per uffici
La regola tecnica in vigore per la costruzione e l'esercizio di tali attività è il D.M.Int. 22 febbraio 2006 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici"
- Alberghi
La regola tecnica in vigore per la costruzione e l'esercizio di tali attività è il Decreto Ministero dellInterno 9 aprile 1994 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere
- Locali di pubblico spettacolo
La regola tecnica in vigore per la costruzione e l'esercizio di tali attività è il D.M.Int. 19 agosto 1996. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo
- Impianti sportivi
La regola tecnica in vigore per la costruzione e l'esercizio di tali attività è il D.M.Int. 25 agosto 1989 Norme di sicurezza per la costruzione degli impianti sportivi
- Scuole
La regola tecnica in vigore per la costruzione e l'esercizio di tali attività è il D.M.Int. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
- Grandi magazzini
La regola tecnica in vigore per la costruzione e l'esercizio di tali attività è la Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.
- Autorimesse
La regola tecnica in vigore per la costruzione e l'esercizio di tali attività è il Decreto Ministero dellInterno - 1 febbraio 1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili
- Ospedali
La regola tecnica in vigore per la costruzione e l'esercizio di tali attività è il D.M.Int. del 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e lesercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private
- Edifici pregevoli per arte o storia
La regola tecnica in vigore per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di tali attività è riportata nei seguenti documenti:
-- D.M.Int. 20 maggio 1992 Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre per quanto riguarda i musei, le gallerie, le esposizioni e le mostre -- D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995 Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico ed artistico destinati a biblioteche ed archivi per quanto riguarda le biblioteche e gli archivi
- 2) Attività non regolate da specifica regola tecnica:
- Edifici industriali, artigianali, agricoli
- Circolare del Ministero dell'Interno n°91 del 1961 [3];
- Testo Unitario delle Norme Tecniche per le Costruzioni [10].
- Depositi
- Circolare del Ministero dell'Interno n°91 del 1961 [3];
- Testo Unitario delle Norme Tecniche per le Costruzioni [10].
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L'approccio prestazionale
Oggi i più recenti regolamenti, prevedono la possibilità di eseguire la verifica della sicurezza strutturale in caso di incendio mediante un approccio di tipo prestazionale. Questo approccio è basato sull'applicazione di modelli di calcolo definiti sia per la determinazione della temperatura nell'ambiente (incendio naturale di progetto) e negli elementi strutturali (analisi termica degli elementi), sia per il comportamento meccanico dell'organismo strutturale (analisi strutturale in caso di incendio).
Esso, essendo basato su uno studio dello specifico caso di incendio che può verificarsi, comprendente anche l'efficacia degli strumenti di protezione attiva e passiva di cui è dotato l'edificio, permette una più approfondita verifica del comportamento della struttura in caso di incendio e, di conseguenza, una maggiore affidabilità della sicurezza.
L'introduzione di questo approccio nel quadro normativo nazionale ed il suo campo di applicazione presente nelle seguenti norme:
- Norme Tecniche per le Costruzioni, G.U. 23 Settembre 2005, n222.
- EN 1991-1-2 "Azioni sulle strutture" Parte 1-2: Azioni in generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco - Allegato Tecnico Nazionale.
- EN 1993-1-2 Progetto di strutture in acciaio. Parte 1-2: Regole generali - Progetto strutturale in caso di incendio - Allegato Tecnico Nazionale.
- EN 1994-1-2 Progetto di strutture composte in acciaio e calcestruzzo. Parte 1.2: Regole generali - Progetto strutturale in caso di incendio - Allegato Tecnico Nazionale.

Centre Pompidou, Parigi |
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