Promozione Acciaio - Fondazione per la Promozione dell'Acciaio da Costruzione

 
   
 

Dir. Lavori

RPBW - Ph. Shunji Ishida



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I vantaggi di costruire in acciaio

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Prodotti siderurgici

NTC 2008: Progettazione

NTC 2008: DL, Prodotti, Marcatura CE

La saldatura dal progetto al cantiere

Pubblicazioni

Convegni, approfondimenti e report visite tecniche

L'accettazione in cantiere del materiale: la direzione lavori

Il materiale ed i prodotti per uso strutturale utilizzati nelle opere devono rispondere ai requisiti indicati nelle normative. Nello specifico, nelle Norme Tecniche per Le Costruzioni del 14/01/2008 si legge:

    Il materiale ed i prodotti per uso strutturale devono essere:
  • Identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili:
  • Qualificati sotto la responsabilità del produttore;
  • Accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

    In particolare per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:
  • A- Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibili una norma europea armonizzata (Marcatura CE);
  • B- Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibili una norma europea armonizzata;
  • C- Materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non ricadenti nelle tipologie A e B.

    Dalla Normativa (NTC 2008 cap. 11 par. 11.1)
  • Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del DIRETTORE DEI LAVORI, in fase di accetazione, accertarsi del posseso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità (» scarica certificati tipo) alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto appplicabile. Sarà inoltre onere del DIRETTORE DEI LAVORI verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previste nella detta documentazione.
  • Per ogni prodotto non recante la Marcatura CE, il DIRETTORE LAVORI dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione (caso B) (» scarica attestati tipo) o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (Caso C) rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

    cap. 11 par. 11.3.1.5
  • Forniture e documentazione di accompagnamento: Tutte le forniture di acciaio per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE devono essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale …OMISSIS… Il DIRETTORE DEI LAVORI prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.

    cap. 11 par. 11.3.1.7
  • ...OMISSIS... Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata: a) Da dichiarazione su documento di trasporto degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione dell'attività, rilasciato del S.T.C., recante logo o marchio del centro di trasformazione b) Dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo...OMISSIS...
  • Il DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a verificare quanto sopra indicato e rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il COLLAUDATORE, che riporterà, nel certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale lavorato.

    cap. 11 par. 11.3.4.11.3
  • I controlli in cantiere, demandati al DIRETTORE DEI LAVORI, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo le indicazioni di cui al 11.3.3.5.3, effettuando un prelievo di almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30t …OMISSIS...

La marcatura, il certificato e la dichiarazione CE

Certificato (CE):
Ai sensi della CPD è il documento a valore legale, rilasciato da un organismo di Certificazione europeo notificato ai sensi della CPD, che attesta la conformità di un prodotto da costruzione alla Specificazione Tecnica Europea (UNI EN o ETA) applicabile.

Dichiarazione di conformità (CE):
Costituisce il documento fondamentale, obbligatoriamente predisposto, sottoscritto dal produttore e, su richiesta, fornito in accompagnamento ai documenti di trasporto, per l'immissione sul mercato di un prodotto soggetto a Marcatura CE.

La marcatura CE del prodotto è invece quanto viene apposto sul prodotto stesso, su un'etichetta apposta sul prodotto, sul suo imballaggio, o sui documenti commerciali che lo accompagnano (Art. 4.6 direttiva 89/106/CE) (» scarica esempi di marcatura CE).

In sintesi, i fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile.
Qualora la conformità di un prodotto alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una "dichiarazione CE" di conformità e appongono la "marcatura CE" (al prodotto).

Il certificato di collaudo dal produttore

Le indicazioni sui differenti tipi di certificati d'ispezione sono specificati nella UNI EN 10204:2005, e vengono forniti all'acquirente, in accordo con i requisiti dell'ordine, per la consegna di tutti i prodotti metallici come ad esempio: piatti, lamiere, barre, ecc.

Il certificato di collaudo accompagna altri documenti, specificati nelle relative norme di prodotto, da consegnare insieme al prodotto stesso.

Per chi volesse approfondire i temi presentati, è scaricabile una presentazione che evidenzia i punti fondamentali che devono essere presenti all'interno di un certificato per poterlo considerare conforme.
Nelle slides vengono infatti evidenziate, punto per punto, tutte le informazioni necessarie e per questo motivo può essere considerato un utile strumento di confronto per una rapida verifica della conformità dei documenti in proprio possesso.
»I certificati di collaudo
Per gentile concessione Ing. Alessandro Giacobbe, Tenaris Dalmine

Novità - Regolamento CPR

La Direttiva 89/106/CEE - CPD, che ci ha accompagnato per vent'anni, è stata sostituita dal Regolamento dei Prodotti da Costruzione (Construction Products Regulation). Il regolamento, approvato il 18 gennaio 2011, adottato nella seduta del 28 febbraio 2011 del Consiglio Europeo e pubblicato il 4 aprile 2011 (L88), sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, perché il Regolamento Europeo non necessita di decreti di recepimento nazionale (l'implementazione avviene 20gg dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea).

Il nuovo Regolamento governerà il mondo dell'edilizia con una particolare attenzione alle piccole e microimprese (ridurre e semplificare oneri amministrativi) ed alla difesa della salute dei lavoratori e dei consumatori. Il regolamento inserisce un nuovo requisito per le opere da costruzione: l'uso sostenibile delle risorse naturali.

L'applicazione di gran parte degli articoli è prevista dal 1° luglio 2013.
Il nuovo regolamento prevede la redazione di una dichiarazione di prestazione in sostituzione della dichiarazione di conformità.

Approfondimenti

 
 

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